(Regolamento-art. 10)
 
                              Art. 10. 
                        Gestione provvisoria 
 
    1. Ove  non  intervenga,  da  parte  dell'autorita'  politica  di
riferimento, l'approvazione del budget economico annuale entro il  31
dicembre, il Direttore generale  delibera  la  gestione  provvisoria,
fissando limiti di costo mensili pari ad  un  dodicesimo  del  budget
approvato  nell'esercizio  precedente,  ovvero  alla  maggiore  spesa
necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di
frazionamento.