Art. 10. Gestione provvisoria 1. Ove non intervenga, da parte dell'autorita' politica di riferimento, l'approvazione del budget economico annuale entro il 31 dicembre, il Direttore generale delibera la gestione provvisoria, fissando limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget approvato nell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento.