(Regolamento-art. 11)
 
                              Art. 11. 
                        Bilancio d'esercizio 
 
    1. Il bilancio d'esercizio, che  trova  copertura  nelle  risorse
disponibili  elencate  nel  budget   annuale,   viene   redatto   con
l'illustrazione  dei  risultati  di  gestione  conseguiti  nel  corso
dell'esercizio finanziario.  Il  bilancio  d'esercizio,  ispirato  ai
postulati di chiarezza e di  rappresentazione  veritiera  e  corretta
della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Agenzia,
e' redatto secondo le prescrizioni degli artt.  2423-bis  e  seguenti
del codice civile, nonche' in base  alle  indicazioni  contenute  nei
principi contabili nazionali  formulati  dall'Organismo  Italiano  di
Contabilita'  (OIC)  e  ai  principi  contabili   generali   previsti
dall'art. 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo  31  maggio
2011, n. 91. Esso si compone dei seguenti documenti: 
    il conto economico; 
    lo stato patrimoniale; 
    la nota integrativa; 
    il rendiconto finanziario. 
    2. Al bilancio d'esercizio sono altresi' allegati: 
    la relazione sulla gestione; 
    la relazione del Collegio dei revisori dei conti. 
    3. In concomitanza con la redazione del bilancio d'esercizio sono
altresi' redatti, ai sensi dell'art. 5,  comma  3,  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  27  marzo  2013  i  seguenti
documenti: 
    il conto consuntivo in termini di cassa; 
    il rapporto sui risultati; 
    i prospetti SIOPE. 
    4. Entro il  1°  aprile  di  ogni  anno,  il  Direttore  generale
definisce il progetto di bilancio  relativo  all'esercizio  corrente,
che trasmette al Comitato direttivo per l'acquisizione del parere  di
cui all'art. 6, comma 2, lettera c) dello Statuto. 
    5. Entro il 15 aprile  il  progetto  di  bilancio  e'  trasmesso,
altresi', al Collegio dei revisori dei conti, che  redige  l'apposita
relazione da allegare al predetto schema. 
    6. Entro il 30 aprile,  tenuto  conto  dei  pareri  acquisiti  il
Direttore generale predispone la  versione  definitiva  del  bilancio
relativo  all'esercizio  corrente  e  la  trasmette  nei  10   giorni
successivi, corredata  dai  necessari  allegati,  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri o all'Autorita'  politica  ove  delegata,  per
l'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.