(Regolamento-art. 7)
 
                               Art. 7. 
                           Budget annuale 
 
    1. Il progetto di budget economico  annuale  e'  elaborato  dalla
struttura competente, cosi' come previsto dall'atto organizzativo del
Direttore generale di cui all'art. 4,  comma  7  del  Regolamento  di
organizzazione dell'Agenzia,  sulla  base  degli  obiettivi  e  della
valutazione dei costi e dei ricavi, nel rispetto dei  principi  della
prudenza,  dell'equilibrio  economico,  della  continuita'  e   della
competenza economica. 
    2. Costituiscono allegati al budget economico annuale: 
    a) la relazione illustrativa; 
    b) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva  articolato
per missioni e  programmi,  redatto  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 9, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 27 marzo 2013; 
    c) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di  bilancio,
redatto secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 18 settembre 2012; 
    d) la relazione del collegio dei revisori. 
    3. Entro il  1°  ottobre  di  ogni  anno  il  Direttore  generale
definisce il progetto di budget  relativo  all'esercizio  successivo,
che trasmette al Comitato direttivo per l'acquisizione del parere  di
cui all'art. 6, comma 2, lettera c) dello Statuto. 
    4. Entro il 15  ottobre  il  progetto  di  budget  e'  trasmesso,
altresi', al Collegio dei revisori, che esprime il proprio  parere  e
redige apposita relazione, secondo quanto  previsto  dalla  normativa
vigente. 
    5. Entro il 31 ottobre, tenuto conto  dei  pareri  acquisiti,  il
Direttore generale predispone la versione definitiva del budget e  la
trasmette al Presidente del Consiglio dei  ministri  o  all'Autorita'
politica  delegata   per   l'approvazione,   sentito   il   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
    6. E' facolta' del Direttore generale prevedere  nell'ambito  del
budget una voce di costo generica da utilizzare per eventuali  «costi
imprevisti». La quota massima della voce «costi imprevisti» non  puo'
eccedere il 3% del totale dei costi stimati in budget, al  netto  dei
costi del personale. Il ricorso alla  voce  «costi  imprevisti»  deve
essere comunque autorizzato dal Direttore generale.