(Regolamento-art. 9)
 
                               Art. 9. 
               Revisione del budget economico annuale 
 
    1. Ai fini del rispetto  dei  principi  di  flessibilita',  degli
equilibri di bilancio e sulla base dell'andamento della gestione,  il
Direttore generale, su proposta delle strutture  competenti,  durante
il corso dell'esercizio finanziario puo' operare specifiche revisioni
del budget economico annuale. 
    2.  Il  procedimento  di  revisione  e'  effettuato  secondo   le
modalita' previste all'art. 7 del presente regolamento per l'adozione
e l'approvazione del budget economico  annuale,  ad  eccezione  delle
variazioni  che  riguardano  importi  complessivamente  inferiori  al
cinque per cento  del  budget  annuale  totale,  che  possono  essere
adottate con atto del Direttore generale.