Art. 9. Revisione del budget economico annuale 1. Ai fini del rispetto dei principi di flessibilita', degli equilibri di bilancio e sulla base dell'andamento della gestione, il Direttore generale, su proposta delle strutture competenti, durante il corso dell'esercizio finanziario puo' operare specifiche revisioni del budget economico annuale. 2. Il procedimento di revisione e' effettuato secondo le modalita' previste all'art. 7 del presente regolamento per l'adozione e l'approvazione del budget economico annuale, ad eccezione delle variazioni che riguardano importi complessivamente inferiori al cinque per cento del budget annuale totale, che possono essere adottate con atto del Direttore generale.