(Statuto-art. 13)
                              Art. 13. 
 
 
                         Collegio sindacale 
 
    1. Il Collegio sindacale e' composto di tre  membri  effettivi  e
tre supplenti, di cui: 
      a) uno effettivo  ed  uno  supplente  in  rappresentanza  della
categoria di soggetti aderenti cui e' riferibile la maggioranza della
base contributiva relativa all'ultimo esercizio per cui sono  scaduti
i termini di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1; 
      b) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza delle altre
categorie di soggetti aderenti al Fondo; 
      c)  uno  effettivo  ed  uno  supplente  nominati  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
    2. La nomina  dei  sindaci  effettivi  e  dei  sindaci  supplenti
indicati alle lettere a) e b)  del  comma  1  e'  effettuata  con  le
modalita' di cui all'art. 7, commi 4, 5, 6 e 7. 
    3. Il sindaco nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze
e' il Presidente del Collegio. 
    4. I sindaci durano in carica tre esercizi e  sono  rieleggibili.
Nel caso venga  a  cessare,  nel  corso  dell'esercizio,  un  sindaco
effettivo, gli subentra il sindaco supplente designato dalla medesima
categoria di soggetti aderenti. Il nuovo sindaco resta in carica fino
alla prima Assemblea successiva, che  provvede  all'integrazione  del
Collegio sindacale nel rispetto delle norme di  cui  al  comma  2.  I
sindaci cosi' nominati scadono insieme a quelli in carica.  Nel  caso
venga  a  mancare  il  sindaco  effettivo   nominato   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze,  gli  subentra  il  sindaco  supplente
nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
    5. Il Collegio sindacale esercita il controllo, anche  contabile,
sull'attivita' del Fondo ai sensi degli  articoli  2403,  2403-bis  e
2409-bis, comma 2, del codice civile. 
    6. Il Collegio sindacale partecipa all'Assemblea e  assiste  alle
riunioni del Comitato di gestione. 
    7. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte  del
Comitato di gestione, il Collegio sindacale convoca  l'Assemblea.  Il
Collegio sindacale puo' altresi', previa comunicazione al  Presidente
del   Comitato   di   gestione,   convocare    l'Assemblea    qualora
nell'espletamento del  suo  incarico  ravvisi  fatti  censurabili  di
rilevante gravita' e vi sia urgente necessita' di provvedere. In tali
casi,  e  laddove  vengano  riscontrate  irregolarita'  di  carattere
rilevante  nell'amministrazione  e  nel  funzionamento  del  Fondo  o
impedimenti al regolare adempimento degli interventi istituzionali, i
sindaci, anche individualmente, ne danno immediata  comunicazione  al
Ministero dell'economia e delle finanze.