Art. 4 I consorziati 1. Partecipano al Consorzio: a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti; b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti; c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti; d) eventualmente, le imprese che abbiano versato i contributi di cui all'art. 233, comma 10, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. I soggetti che esercitano attivita' rientranti nelle categorie di cui al comma 1 partecipano al Consorzio nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalita' determinati con regolamento da adottarsi a norma dell'art. 26. La presente disposizione si applica anche in caso di societa' controllate e collegate. 3. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al Consorzio tramite le proprie Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate. 4. Il numero dei consorziati e' illimitato.