Art. 5 Ammissione dei consorziati 1. I soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 4 che intendano aderire al Consorzio inviano apposita domanda scritta al consiglio di amministrazione, dichiarando e dando evidenza di possedere i necessari requisiti di ammissione, di essere a conoscenza delle disposizioni di riferimento, di eventuali regolamenti consortili e di ogni altra disposizione vincolante per il Consorzio. 2. La domanda deve altresi' contenere tutte le informazioni relative all'attivita' svolta dal richiedente. 3. Per i raggruppamenti di imprese ed i consorzi, o comunque per gli enti, organismi e associazioni, la domanda dovra' essere accompagnata da copia dello Statuto. 4. Il consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera la richiesta nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda di adesione. 5. L'assemblea ordinaria ratifica l'ammissione dei consorziati su proposta dal consiglio di amministrazione. 6. La richiesta di adesione e' respinta nel caso in cui si rilevi la carenza di alcuno dei requisiti di ammissione al Consorzio di cui all'art. 4 dello Statuto, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta deve essere adeguatamente motivata e deliberata dall'assemblea ordinaria.