(Allegato-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                 Diritti e obblighi dei consorziati 
 
    1. I  consorziati  hanno  diritto  di  partecipare,  nelle  forme
previste dal presente Statuto, alla definizione delle  decisioni  del
Consorzio in vista del conseguimento degli scopi  statutari  ed  allo
svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati possono  fruire
dei servizi e delle prestazioni del Consorzio. 
    2. I consorziati sono obbligati a: 
    a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le  deliberazioni  degli
Organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati; 
    b) concorrere alla costituzione del fondo consortile; 
    c)  sottoporsi   ai   controlli   disposti   dal   consiglio   di
amministrazione al fine di accertare il  corretto  adempimento  degli
obblighi consortili, con modalita' che fanno  salva  la  riservatezza
dei dati ed i diritti di proprieta' industriale ed intellettuale; 
    d) trasmettere al  consiglio  di  amministrazione  i  dati  e  le
informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile; 
    e) operare per  mezzo  del  Consorzio  ed  in  ottemperanza  alle
indicazioni del Consorzio stesso per quanto attiene alle attivita' di
cui all'oggetto consortile.