(Allegato-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
   Cessazione della qualita' di consorziato. Recesso ed esclusione 
 
    1. Le imprese di cui all'art. 4, comma 1,  possono  recedere  dal
Consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati: 
    a) cessazione dell'attivita'; 
    b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attivita'; 
    c) perdita dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento
della loro attivita'; 
    d) organizzazione autonoma della  gestione  degli  oli  e  grassi
vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale ai  sensi
del comma 9, art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    2. Il diritto di recesso viene  esercitato  mediante  l'invio  di
apposita comunicazione al consiglio  di  amministrazione  almeno  sei
mesi prima della fine dell'esercizio finanziario annuale e produce  i
suoi effetti dal primo giorno del nuovo esercizio. 
    3. Nei casi indicati nella lettera d) del  comma  1,  il  recesso
diviene efficace dal momento in cui,  intervenuto  il  riconoscimento
del sistema autonomo di gestione, il Ministero dell'ambiente e  della
tutela  del  territorio  e  del   mare   ne   accerti   il   corretto
funzionamento, dandone comunicazione al Consorzio. 
    4. I consorziati che recedono fanno fronte agli impegni contratti
nei confronti del consorzio pro-quota in ragione del periodo  residuo
di permanenza nel corso dell'anno. 
    5. Il consiglio di amministrazione puo'  deliberare  l'esclusione
dal Consorzio nei confronti del consorziato che: 
    a) abbia perso i requisiti di ammissione; 
    b) sia sottoposto a procedure concorsuali che non  comportino  la
continuazione dell'esercizio, anche provvisorio,  dell'impresa  e  in
ogni altro caso in cui non possa piu' partecipare alla  realizzazione
dell'oggetto consortile; 
    c) nelle ipotesi previste da  apposito  regolamento  adottato  ai
sensi dell'art. 26; 
    d)  in  ogni  altro  caso  in  cui  non  possa  partecipare  alla
realizzazione dell'oggetto consortile. 
    6.  Altre  cause  di  esclusione  dal  Consorzio  possono  essere
previste e disciplinate dall'eventuale regolamento di cui all'art. 26
per i casi in cui il  consorziato  si  renda  responsabile  di  gravi
violazioni  agli  obblighi  derivanti  dalla  sua  partecipazione  al
Consorzio medesimo. 
    7. Una volta  deliberata  dal  consiglio  di  amministrazione  ed
approvata  dall'assemblea  del  Consorzio,  l'esclusione  ha  effetto
immediato  e  deve  essere  comunicata,  entro  quindici  giorni,  al
consorziato. 
    8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto
a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.