(Allegato-art. 11)
                            Art. 11. (7) 
 
                       Assemblea straordinaria 
 
    1. L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita  in  prima
convocazione  quando  i  rappresentanti  dei   consorziati   presenti
rappresentano almeno i due terzi delle  quote  di  partecipazione  al
Consorzio complessive, e delibera con la maggioranza  dei  due  terzi
dei voti  presenti,  anche  per  delega,  salvo  la  possibilita'  di
prevedere una maggioranza piu' elevata. In seconda convocazione e con
il  medesimo  ordine  del  giorno,  l'assemblea  straordinaria   puo'
deliberare qualunque sia la percentuale delle quote di partecipazione
al Consorzio  rappresentate  dai  partecipanti,  e  le  deliberazioni
devono essere prese con la maggioranza dei voti presenti,  anche  per
delega, salvo la  possibilita'  di  prevedere  una  maggioranza  piu'
elevata. 
    2. L'assemblea straordinaria delibera: 
      a) sulle modificazioni da apportare  al  presente  statuto.  Le
deliberazioni   di   modifica   dello   statuto    sono    sottoposte
all'approvazione  del  Ministro  dell'ambiente,  della   tutela   del
territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico; 
      b)  sull'approvazione  dei  regolamenti  consortili   e   sulle
relative modifiche, secondo quando disposto al successivo art. 19; 
      c)  sull'eventuale  scioglimento   anticipato   del   Consorzio
nell'ipotesi indicata nel precedente  art.  1,  comma  4.  In  questo
ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23. 
    3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente  art.
10 in materia di assemblea ordinaria. 
 
(7) I  consorzi  possono  precisare,  integrare   e   modificare   le
    disposizioni del presente  articolo,  nel  rispetto  del  decreto
    legislativo n. 152/2006  e  per  una  migliore  attuazione  dello
    stesso in  funzione  della  specificita'  della  filiera  in  cui
    operano.