(Allegato-art. 14)
                            Art. 14 (10) 
 
                     Presidente e Vicepresidente 
 
    1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati
dal consiglio di amministrazione  fra  i  propri  componenti  secondo
l'ordine delle categorie di cui all'art. 12, comma 1, lettere a),  b)
e c) e durano  in  carica  fino  alla  cessazione  del  consiglio  di
amministrazione che li ha nominati. 
    2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla  carica,  il
nuovo Presidente e' scelto tra gli amministratori eletti nella  quota
riservata alla sua stessa categoria.  Il  nuovo  Presidente  dura  in
carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore. 
    3. Spetta al Presidente: 
      a. la rappresentanza legale del  Consorzio  nei  confronti  dei
terzi ed in giudizio, con facolta' di promuovere  azioni  ed  istanze
innanzi  ad  ogni  autorita'  giurisdizionale,  anche  arbitrale,  ed
amministrativa; 
      b. la firma consortile; 
      c.   la   presidenza   delle   riunioni   del   consiglio    di
amministrazione e dell'assemblea; 
      d.  la  rappresentanza  del  Consorzio  nei  rapporti  con   le
pubbliche amministrazioni; 
      e. l'attuazione alle deliberazioni adottate  dal  consiglio  di
amministrazione; 
      f.  la  vigilanza  sulla  tenuta  e  sulla  conservazione   dei
documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'assemblea
e del consiglio di amministrazione; 
      g. accertare che si operi in  conformita'  agli  interessi  del
Consorzio; 
      h.  conferire,   previa   autorizzazione   del   consiglio   di
amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti. 
    4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di
convocare utilmente il consiglio di amministrazione, il Presidente  o
altro soggetto delegato puo' adottare temporaneamente i provvedimenti
piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica  del
consiglio di amministrazione alla prima riunione utile. 
    5. In caso di  assenza  dichiarata  od  impedimento  le  funzioni
attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente. 
    6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti  dal
consiglio di amministrazione. 
 
(10) I  consorzi  possono  precisare,  integrare  e   modificare   le
     disposizioni del presente articolo,  nel  rispetto  del  decreto
     legislativo n. 152/2006 e  per  una  migliore  attuazione  dello
     stesso in funzione  della  specificita'  della  filiera  in  cui
     operano.