(Allegato-art. 9)
                             Art. 9. (5) 
 
          Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria 
 
    1.  Ogni  consorziato  ha  diritto   ad   un   numero   di   voti
nell'assemblea pari al numero delle proprie quote  di  partecipazione
al Consorzio. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati  in
regola  con  l'adempimento  degli  obblighi  consortili  previsti  al
precedente art. 7. 
    2. L'Assemblea ordinaria: 
      a) elegge i componenti del consiglio di amministrazione; 
      b) elegge .... componenti effettivi e ....  supplenti,  nonche'
il Presidente, del collegio sindacale; 
      c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione  legale
dei conti al collegio sindacale o ad una societa'  di  revisione,  ai
sensi del successivo art. 16; 
      d) approva il bilancio  preventivo  annuale,  accompagnato  dai
documenti previsti al successivo art. 18,  comma  4,  e  il  bilancio
consuntivo annuale accompagnato dai documenti previsti al  successivo
art. 18, comma 7; 
      e) approva i programmi  di  attivita'  e  di  investimento  del
Consorzio; 
      f) determina il valore unitario delle quote  di  partecipazione
al Consorzio; 
      g) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennita'  di
carica al Presidente ed al  Vicepresidente,  dell'emolumento  annuale
e/o  dell'indennita'  di  seduta  ai  componenti  del  consiglio   di
amministrazione e del collegio sindacale; 
      h)  delibera  su  tutti  gli  altri  argomenti  attinenti  alla
gestione del Consorzio riservati alla  sua  competenza  dal  presente
statuto o dalla legge  e  su  quelli  sottoposti  al  suo  esame  dal
consiglio di amministrazione; 
      i) delibera l'eventuale contributo annuo previsto al precedente
art. 6, comma 2, lettera a), per  il  perseguimento  delle  finalita'
statutarie; 
      j)  approva  la  relazione  sulla  gestione,  comprendente   il
programma specifico di prevenzione e di gestione, nonche' i risultati
conseguiti nel riciclo e nel recupero dei rifiuti di  imballaggi,  di
cui all'art. 3, comma 10; 
      k) delibera ogni opportuno provvedimento  in  merito  ai  mezzi
finanziari menzionati al precedente art. 6. 
 
(5) I  consorzi  possono  precisare,  integrare   e   modificare   le
    disposizioni del presente  articolo,  nel  rispetto  del  decreto
    legislativo n. 152/2006  e  per  una  migliore  attuazione  dello
    stesso in  funzione  della  specificita'  della  filiera  in  cui
    operano.