Art. 11.
Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo di Valutazione valuta la gestione amministrativa, la
qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, gli interventi di
sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi
comparative dei costi e dei rendimenti, la produttivita' della
didattica.
2. In particolare, il Nucleo:
a) valuta il grado di conseguimento degli obiettivi
programmatici, con particolare riferimento alla Programmazione
Triennale;
b) redige la relazione di accompagnamento al Rendiconto
Economico, Finanziario e Patrimoniale di cui alla legge n. 537/1993;
c) valuta l'imparzialita', la trasparenza e l'efficacia dei
meccanismi di valutazione della qualita';
d) effettua ogni altra indagine valutativa affidatagli dal
Consiglio di amministrazione;
e) svolge le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione ai
sensi del decreto legislativo n. 150/2009 e ogni altra attribuzione
demandatagli dalla normativa vigente e dai regolamenti del GSSI.
3. Il Nucleo e' composto da cinque membri, di cui:
a) tre membri esterni al GSSI nominati dal Consiglio di
amministrazione su proposta del Rettore tra studiosi ed esperti nel
campo della valutazione, anche in ambito non accademico;
b) due membri interni al GSSI, tra i quali viene nominato il
coordinatore.
4. Il Nucleo rimane in carica per quattro anni dalla data di
nomina. I componenti possono essere rinnovati una sola volta.