Art. 12. Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti: a) provvede al riscontro degli atti di gestione e accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali; b) esamina il Bilancio Unico di Ateneo, le relative variazioni e il Rendiconto Economico, Finanziario e Patrimoniale e redige apposite relazioni su tali documenti; c) effettua verifiche di cassa; d) svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente. 2. Il Collegio dei Revisori e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui: a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Rettore tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; b) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; c) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. 3. Almeno due componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori legali. 4. I componenti del Collegio dei Revisori sono nominati dal Rettore, nel rispetto di quanto stabilito dal comma precedente, possono essere rinnovati una sola volta e durano in carica quattro anni. L'incarico di componente del Collegio dei Revisori e' incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro o incarico istituzionale incardinato presso il GSSI.