(Statuto-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei Revisori dei Conti: 
    a) provvede al riscontro degli atti  di  gestione  e  accerta  la
regolare tenuta dei libri e  delle  scritture  contabili,  anche  per
quanto riguarda gli aspetti fiscali; 
    b) esamina il Bilancio Unico di Ateneo, le relative variazioni  e
il Rendiconto Economico, Finanziario e Patrimoniale e redige apposite
relazioni su tali documenti; 
    c) effettua verifiche di cassa; 
    d) svolge ogni altra attribuzione  demandatagli  dalla  normativa
vigente. 
    2. Il  Collegio  dei  Revisori  e'  composto  da  tre  componenti
effettivi e due supplenti, di cui: 
    a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal
Rettore tra i magistrati amministrativi e contabili  e  gli  avvocati
dello Stato; 
    b) un membro effettivo e uno supplente  designati  dal  Ministero
dell'Economia e delle Finanze; 
    c) un membro effettivo e uno supplente  designati  dal  Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. 
    3. Almeno due componenti devono essere iscritti al  Registro  dei
revisori legali. 
    4. I componenti del  Collegio  dei  Revisori  sono  nominati  dal
Rettore, nel rispetto  di  quanto  stabilito  dal  comma  precedente,
possono essere rinnovati una sola volta e durano  in  carica  quattro
anni.  L'incarico  di  componente  del  Collegio  dei   Revisori   e'
incompatibile  con  qualsiasi   rapporto   di   lavoro   o   incarico
istituzionale incardinato presso il GSSI.