Art. 12.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) provvede al riscontro degli atti di gestione e accerta la
regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, anche per
quanto riguarda gli aspetti fiscali;
b) esamina il Bilancio Unico di Ateneo, le relative variazioni e
il Rendiconto Economico, Finanziario e Patrimoniale e redige apposite
relazioni su tali documenti;
c) effettua verifiche di cassa;
d) svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa
vigente.
2. Il Collegio dei Revisori e' composto da tre componenti
effettivi e due supplenti, di cui:
a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal
Rettore tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati
dello Stato;
b) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
c) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.
3. Almeno due componenti devono essere iscritti al Registro dei
revisori legali.
4. I componenti del Collegio dei Revisori sono nominati dal
Rettore, nel rispetto di quanto stabilito dal comma precedente,
possono essere rinnovati una sola volta e durano in carica quattro
anni. L'incarico di componente del Collegio dei Revisori e'
incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro o incarico
istituzionale incardinato presso il GSSI.