Art. 8. Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Rettore, che lo convoca. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore generale. 2. Al Consiglio di amministrazione spetta: a) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, la Programmazione Triennale di cui all'art. 15 comma 1; b) adottare il Piano Integrato, di cui all'art. 15 comma 3, proposto dal Rettore e predisposto dal direttore generale; c) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, il Bilancio Unico di Ateneo e il Rendiconto Economico, Finanziario e Patrimoniale; d) approvare il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita', nonche' gli altri regolamenti di carattere amministrativo e gestionale; e) esprimere un parere sui regolamenti in materia di organizzazione della ricerca e della didattica; f) deliberare, previo parere del Senato Accademico, in merito all'istituzione di posti di professore di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore a tempo determinato nell'ambito della Programmazione Triennale; g) deliberare, su proposta del Consiglio di Istituto, in merito alle chiamate di professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato; h) deliberare, previo parere del Senato Accademico, sull'istituzione, la modifica o la soppressione dei Corsi di Dottorato e delle Aree Scientifiche; i) approvare, previo parere del Senato Accademico, l'istituzione di specifici percorsi formativi individuando i relativi finanziamenti a carico del GSSI, di altri enti e/o degli stessi partecipanti; j) conferire e revocare l'incarico di direttore generale, su motivata proposta del Rettore; k) nominare, su proposta del Rettore, i membri del Nucleo di Valutazione; l) nominare e revocare, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, i Direttori Scientifici di Area e i Coordinatori dei Corsi di Dottorato; m) deliberare in ordine ad eventuali indennita' di carica e di partecipazione a organi collegiali; n) deliberare su contratti e convenzioni che comportino oneri finanziari, previo parere del Senato Accademico per quanto riguarda quelli relativi all'attivita' didattica o di ricerca; o) approvare a maggioranza di due terzi, su proposta del Rettore, la federazione del GSSI con altri soggetti, previo parere del Senato Accademico espresso a maggioranza di due terzi; p) autorizzare il GSSI a partecipare a consorzi, enti ed associazioni e stipulare convenzioni con altre universita' o enti ed istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, sentito il Senato Accademico e nel rispetto delle linee di indirizzo definite nella Programmazione Triennale; q) approvare tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti del GSSI. 3. Il Consiglio di amministrazione e' composto da 5 membri: a) il Rettore, che lo presiede; b) due personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, di cui almeno una non appartenente ai ruoli del GSSI; c) un rappresentante dell'INFN, designato dal Presidente dell'INFN tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale; d) un rappresentante degli allievi dei Corsi di Dottorato, con mandato di durata biennale, eleggibile tra gli allievi iscritti a Corsi di Dottorato la cui durata ordinaria residua sia almeno di un anno alla data delle elezioni. 4. La nomina dei membri di cui alla lettera b) del precedente comma 3 e' attribuita al Senato Accademico, su proposta del Rettore. I candidati interni al GSSI devono essere professori di prima fascia. Il Rettore si avvale di una commissione, da lui nominata, che istruisce l'analisi delle candidature in merito alla verifica dei requisiti formali del profilo. 5. Il rappresentante degli allievi e' escluso dalle votazioni connesse al reclutamento del personale docente e ricercatore e dalle votazioni di cui al precedente comma 2, lettere a), f), g), l). 6. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Il mandato dei singoli consiglieri, di durata triennale, puo' essere rinnovato una sola volta. 7. Il Consiglio di amministrazione e' regolarmente costituito con la presenza di almeno tre componenti. 8. Le designazioni dei componenti sono comunicate per iscritto al Rettore almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione. 9. In caso di mancata costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione nei termini, l'organo scaduto puo' esercitare le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. 10. In caso di dimissioni di un componente, il mandato del nuovo rappresentante e' efficace fino alla scadenza dell'organo nel suo complesso. 11. Qualora, a seguito di dimissioni o di cessazione anticipata del mandato, vengano a mancare al Consiglio di amministrazione piu' di un terzo dei componenti, l'organo decade ed e' necessario procedere alla costituzione di un nuovo Consiglio.