Art. 8.
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Rettore, che
lo convoca. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal
direttore generale.
2. Al Consiglio di amministrazione spetta:
a) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del Senato
Accademico, la Programmazione Triennale di cui all'art. 15 comma 1;
b) adottare il Piano Integrato, di cui all'art. 15 comma 3,
proposto dal Rettore e predisposto dal direttore generale;
c) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del Senato
Accademico, il Bilancio Unico di Ateneo e il Rendiconto Economico,
Finanziario e Patrimoniale;
d) approvare il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e
la Contabilita', nonche' gli altri regolamenti di carattere
amministrativo e gestionale;
e) esprimere un parere sui regolamenti in materia di
organizzazione della ricerca e della didattica;
f) deliberare, previo parere del Senato Accademico, in merito
all'istituzione di posti di professore di prima e seconda fascia e di
posti di ricercatore a tempo determinato nell'ambito della
Programmazione Triennale;
g) deliberare, su proposta del Consiglio di Istituto, in merito
alle chiamate di professori di prima e seconda fascia e dei
ricercatori a tempo determinato;
h) deliberare, previo parere del Senato Accademico,
sull'istituzione, la modifica o la soppressione dei Corsi di
Dottorato e delle Aree Scientifiche;
i) approvare, previo parere del Senato Accademico, l'istituzione
di specifici percorsi formativi individuando i relativi finanziamenti
a carico del GSSI, di altri enti e/o degli stessi partecipanti;
j) conferire e revocare l'incarico di direttore generale, su
motivata proposta del Rettore;
k) nominare, su proposta del Rettore, i membri del Nucleo di
Valutazione;
l) nominare e revocare, su proposta del Rettore e previo parere
del Senato Accademico, i Direttori Scientifici di Area e i
Coordinatori dei Corsi di Dottorato;
m) deliberare in ordine ad eventuali indennita' di carica e di
partecipazione a organi collegiali;
n) deliberare su contratti e convenzioni che comportino oneri
finanziari, previo parere del Senato Accademico per quanto riguarda
quelli relativi all'attivita' didattica o di ricerca;
o) approvare a maggioranza di due terzi, su proposta del Rettore,
la federazione del GSSI con altri soggetti, previo parere del Senato
Accademico espresso a maggioranza di due terzi;
p) autorizzare il GSSI a partecipare a consorzi, enti ed
associazioni e stipulare convenzioni con altre universita' o enti ed
istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta
formazione, sentito il Senato Accademico e nel rispetto delle linee
di indirizzo definite nella Programmazione Triennale;
q) approvare tutti gli atti che rientrano nelle competenze
attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti del GSSI.
3. Il Consiglio di amministrazione e' composto da 5 membri:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) due personalita' italiane o straniere in possesso di
comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza
professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla
qualificazione scientifica e culturale, di cui almeno una non
appartenente ai ruoli del GSSI;
c) un rappresentante dell'INFN, designato dal Presidente
dell'INFN tra personalita' italiane o straniere in possesso di
comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla
qualificazione scientifica e culturale;
d) un rappresentante degli allievi dei Corsi di Dottorato, con
mandato di durata biennale, eleggibile tra gli allievi iscritti a
Corsi di Dottorato la cui durata ordinaria residua sia almeno di un
anno alla data delle elezioni.
4. La nomina dei membri di cui alla lettera b) del precedente
comma 3 e' attribuita al Senato Accademico, su proposta del Rettore.
I candidati interni al GSSI devono essere professori di prima fascia.
Il Rettore si avvale di una commissione, da lui nominata, che
istruisce l'analisi delle candidature in merito alla verifica dei
requisiti formali del profilo.
5. Il rappresentante degli allievi e' escluso dalle votazioni
connesse al reclutamento del personale docente e ricercatore e dalle
votazioni di cui al precedente comma 2, lettere a), f), g), l).
6. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Il
mandato dei singoli consiglieri, di durata triennale, puo' essere
rinnovato una sola volta.
7. Il Consiglio di amministrazione e' regolarmente costituito con
la presenza di almeno tre componenti.
8. Le designazioni dei componenti sono comunicate per iscritto al
Rettore almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del
Consiglio di amministrazione.
9. In caso di mancata costituzione del nuovo Consiglio di
amministrazione nei termini, l'organo scaduto puo' esercitare le
proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti
urgenti e indifferibili, per un periodo non superiore a
quarantacinque giorni.
10. In caso di dimissioni di un componente, il mandato del nuovo
rappresentante e' efficace fino alla scadenza dell'organo nel suo
complesso.
11. Qualora, a seguito di dimissioni o di cessazione anticipata
del mandato, vengano a mancare al Consiglio di amministrazione piu'
di un terzo dei componenti, l'organo decade ed e' necessario
procedere alla costituzione di un nuovo Consiglio.