(Statuto-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Rettore, che
lo convoca. Le funzioni di segretario verbalizzante sono  svolte  dal
direttore generale. 
    2. Al Consiglio di amministrazione spetta: 
    a) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del  Senato
Accademico, la Programmazione Triennale di cui all'art. 15 comma 1; 
    b) adottare il Piano Integrato,  di  cui  all'art.  15  comma  3,
proposto dal Rettore e predisposto dal direttore generale; 
    c) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del  Senato
Accademico, il Bilancio Unico di Ateneo e  il  Rendiconto  Economico,
Finanziario e Patrimoniale; 
    d) approvare il Regolamento per l'Amministrazione, la  Finanza  e
la  Contabilita',  nonche'  gli  altri   regolamenti   di   carattere
amministrativo e gestionale; 
    e)  esprimere  un  parere   sui   regolamenti   in   materia   di
organizzazione della ricerca e della didattica; 
    f) deliberare, previo parere del  Senato  Accademico,  in  merito
all'istituzione di posti di professore di prima e seconda fascia e di
posti  di  ricercatore  a   tempo   determinato   nell'ambito   della
Programmazione Triennale; 
    g) deliberare, su proposta del Consiglio di Istituto,  in  merito
alle  chiamate  di  professori  di  prima  e  seconda  fascia  e  dei
ricercatori a tempo determinato; 
    h)   deliberare,   previo   parere   del    Senato    Accademico,
sull'istituzione,  la  modifica  o  la  soppressione  dei  Corsi   di
Dottorato e delle Aree Scientifiche; 
    i) approvare, previo parere del Senato Accademico,  l'istituzione
di specifici percorsi formativi individuando i relativi finanziamenti
a carico del GSSI, di altri enti e/o degli stessi partecipanti; 
    j) conferire e revocare  l'incarico  di  direttore  generale,  su
motivata proposta del Rettore; 
    k) nominare, su proposta del Rettore,  i  membri  del  Nucleo  di
Valutazione; 
    l) nominare e revocare, su proposta del Rettore e  previo  parere
del  Senato  Accademico,  i  Direttori  Scientifici  di  Area   e   i
Coordinatori dei Corsi di Dottorato; 
    m) deliberare in ordine ad eventuali indennita' di  carica  e  di
partecipazione a organi collegiali; 
    n) deliberare su contratti e  convenzioni  che  comportino  oneri
finanziari, previo parere del Senato Accademico per  quanto  riguarda
quelli relativi all'attivita' didattica o di ricerca; 
    o) approvare a maggioranza di due terzi, su proposta del Rettore,
la federazione del GSSI con altri soggetti, previo parere del  Senato
Accademico espresso a maggioranza di due terzi; 
    p)  autorizzare  il  GSSI  a  partecipare  a  consorzi,  enti  ed
associazioni e stipulare convenzioni con altre universita' o enti  ed
istituzioni  operanti  nei  settori   della   ricerca   e   dell'alta
formazione, sentito il Senato Accademico e nel rispetto  delle  linee
di indirizzo definite nella Programmazione Triennale; 
    q) approvare  tutti  gli  atti  che  rientrano  nelle  competenze
attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti del GSSI. 
    3. Il Consiglio di amministrazione e' composto da 5 membri: 
    a) il Rettore, che lo presiede; 
    b)  due  personalita'  italiane  o  straniere  in   possesso   di
comprovata competenza in campo  gestionale  ovvero  di  un'esperienza
professionale di alto livello, con  una  necessaria  attenzione  alla
qualificazione  scientifica  e  culturale,  di  cui  almeno  una  non
appartenente ai ruoli del GSSI; 
    c)  un  rappresentante  dell'INFN,   designato   dal   Presidente
dell'INFN tra  personalita'  italiane  o  straniere  in  possesso  di
comprovata competenza in campo  gestionale  ovvero  di  un'esperienza
professionale di alto livello  con  una  necessaria  attenzione  alla
qualificazione scientifica e culturale; 
    d) un rappresentante degli allievi dei Corsi  di  Dottorato,  con
mandato di durata biennale, eleggibile tra  gli  allievi  iscritti  a
Corsi di Dottorato la cui durata ordinaria residua sia almeno  di  un
anno alla data delle elezioni. 
    4. La nomina dei membri di cui alla  lettera  b)  del  precedente
comma 3 e' attribuita al Senato Accademico, su proposta del  Rettore.
I candidati interni al GSSI devono essere professori di prima fascia.
Il Rettore si  avvale  di  una  commissione,  da  lui  nominata,  che
istruisce l'analisi delle candidature in  merito  alla  verifica  dei
requisiti formali del profilo. 
    5. Il rappresentante degli allievi  e'  escluso  dalle  votazioni
connesse al reclutamento del personale docente e ricercatore e  dalle
votazioni di cui al precedente comma 2, lettere a), f), g), l). 
    6. Il Consiglio di amministrazione dura in carica  tre  anni.  Il
mandato dei singoli consiglieri, di  durata  triennale,  puo'  essere
rinnovato una sola volta. 
    7. Il Consiglio di amministrazione e' regolarmente costituito con
la presenza di almeno tre componenti. 
    8. Le designazioni dei componenti sono comunicate per iscritto al
Rettore almeno sessanta giorni prima della scadenza del  mandato  del
Consiglio di amministrazione. 
    9. In  caso  di  mancata  costituzione  del  nuovo  Consiglio  di
amministrazione nei termini,  l'organo  scaduto  puo'  esercitare  le
proprie attribuzioni in regime di proroga,  limitatamente  agli  atti
urgenti  e  indifferibili,   per   un   periodo   non   superiore   a
quarantacinque giorni. 
    10. In caso di dimissioni di un componente, il mandato del  nuovo
rappresentante e' efficace fino alla  scadenza  dell'organo  nel  suo
complesso. 
    11. Qualora, a seguito di dimissioni o di  cessazione  anticipata
del mandato, vengano a mancare al Consiglio di  amministrazione  piu'
di  un  terzo  dei  componenti,  l'organo  decade  ed  e'  necessario
procedere alla costituzione di un nuovo Consiglio.