(Statuto-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
 
                          Senato accademico 
 
    1. Il  Senato  Accademico  e'  presieduto  dal  Rettore,  che  lo
convoca. Le funzioni di  segretario  verbalizzante  sono  svolte  dal
direttore generale. 
    2. Al Senato Accademico spetta: 
    a) formulare proposte  e  pareri  in  materia  di  didattica,  di
ricerca e di servizi agli allievi; 
    b) esprimere un parere  sulla  Programmazione  Triennale  di  cui
all'art. 15 comma 1; 
    c) esprimere un  parere  sul  Bilancio  Unico  di  Ateneo  e  sul
Rendiconto Economico, Finanziario e Patrimoniale. 
    d) esprimere un parere in  merito  all'istituzione  di  posti  di
professore di prima e seconda fascia e  di  posti  di  ricercatore  a
tempo determinato nell'ambito della Programmazione Triennale; 
    e) proporre al corpo elettorale, con maggioranza  di  almeno  due
terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia  al  Rettore,  non
prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; 
    f) esprimere un parere al Consiglio di amministrazione  circa  la
nomina  e  la  revoca  dei  Direttori  Scientifici  di  Area  e   dei
Coordinatori dei Corsi di Dottorato; 
    g) esprimere un parere  al  Consiglio  di  amministrazione  circa
l'istituzione, la modifica o la soppressione dei Corsi di Dottorato e
delle Aree Scientifiche; 
    h) esprimere un parere sull'istituzione da parte del Consiglio di
amministrazione di specifici percorsi formativi; 
    i)  approvare,  previo  parere  favorevole   del   Consiglio   di
amministrazione, il Regolamento generale; 
    j)  approvare,  previo  parere  favorevole   del   Consiglio   di
amministrazione, i regolamenti in  materia  di  organizzazione  della
ricerca e della didattica; 
    k) adottare il Codice Etico; 
    l) nominare, su proposta del Rettore, i membri del  Consiglio  di
amministrazione di cui all'art. 8 comma 3 lettera b); 
    m) nominare, su proposta  del  Rettore,  i  membri  del  Comitato
Scientifico; 
    n) proporre al Rettore la nomina del Collegio di Disciplina; 
    o) deliberare nei casi previsti dalla  normativa  in  materia  di
congedi,  aspettative,  conferme  in  ruolo  e  altri   provvedimenti
riguardanti il personale docente e ricercatore; 
    p) esprimere un parere su contratti e convenzioni che  comportino
oneri finanziari, relativi ad attivita' didattiche o di ricerca; 
    q) esprimere un parere sulla partecipazione a consorzi,  enti  ed
associazioni e sulla stipula di convenzioni con altre  universita'  o
enti e istituzioni operanti nei settori  della  ricerca  e  dell'alta
formazione, nel rispetto delle  linee  di  indirizzo  definite  dalla
Programmazione Triennale; 
    r) esprimere un parere a maggioranza di due terzi al Consiglio di
amministrazione circa la federazione del GSSI con altri soggetti; 
    s) esercitare tutte  le  altre  attribuzioni,  non  regolate  dal
presente  Statuto,  che   sono   demandate   ai   Senati   Accademici
dall'ordinamento universitario nazionale. 
    3. Il Senato Accademico e' composto: 
    a) dal Rettore, che lo presiede; 
    b) dai Direttori Scientifici di Area; 
    c) da rappresentanti eletti tra i docenti di ruolo del  GSSI,  di
cui almeno uno ricercatore, fino ad un massimo  di  sette  qualora  i
docenti stessi siano in numero superiore a sette; 
    d) da due rappresentanti degli allievi dei  Corsi  di  Dottorato,
con mandato di durata biennale, eleggibili tra gli allievi iscritti a
Corsi di Dottorato la cui durata ordinaria residua sia almeno  di  un
anno alla data delle elezioni. I rappresentanti  degli  Allievi  sono
esclusi dalle votazioni relative ad aspetti connessi al  reclutamento
del personale docente e ricercatore. 
    4. Salvo quanto previsto con riferimento alla durata del  mandato
dei  rappresentanti  dei  ricercatori  e  degli  allievi,  il  Senato
Accademico dura in carica quattro anni.