Art. 9.
Senato accademico
1. Il Senato Accademico e' presieduto dal Rettore, che lo
convoca. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal
direttore generale.
2. Al Senato Accademico spetta:
a) formulare proposte e pareri in materia di didattica, di
ricerca e di servizi agli allievi;
b) esprimere un parere sulla Programmazione Triennale di cui
all'art. 15 comma 1;
c) esprimere un parere sul Bilancio Unico di Ateneo e sul
Rendiconto Economico, Finanziario e Patrimoniale.
d) esprimere un parere in merito all'istituzione di posti di
professore di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore a
tempo determinato nell'ambito della Programmazione Triennale;
e) proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due
terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore, non
prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
f) esprimere un parere al Consiglio di amministrazione circa la
nomina e la revoca dei Direttori Scientifici di Area e dei
Coordinatori dei Corsi di Dottorato;
g) esprimere un parere al Consiglio di amministrazione circa
l'istituzione, la modifica o la soppressione dei Corsi di Dottorato e
delle Aree Scientifiche;
h) esprimere un parere sull'istituzione da parte del Consiglio di
amministrazione di specifici percorsi formativi;
i) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di
amministrazione, il Regolamento generale;
j) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di
amministrazione, i regolamenti in materia di organizzazione della
ricerca e della didattica;
k) adottare il Codice Etico;
l) nominare, su proposta del Rettore, i membri del Consiglio di
amministrazione di cui all'art. 8 comma 3 lettera b);
m) nominare, su proposta del Rettore, i membri del Comitato
Scientifico;
n) proporre al Rettore la nomina del Collegio di Disciplina;
o) deliberare nei casi previsti dalla normativa in materia di
congedi, aspettative, conferme in ruolo e altri provvedimenti
riguardanti il personale docente e ricercatore;
p) esprimere un parere su contratti e convenzioni che comportino
oneri finanziari, relativi ad attivita' didattiche o di ricerca;
q) esprimere un parere sulla partecipazione a consorzi, enti ed
associazioni e sulla stipula di convenzioni con altre universita' o
enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta
formazione, nel rispetto delle linee di indirizzo definite dalla
Programmazione Triennale;
r) esprimere un parere a maggioranza di due terzi al Consiglio di
amministrazione circa la federazione del GSSI con altri soggetti;
s) esercitare tutte le altre attribuzioni, non regolate dal
presente Statuto, che sono demandate ai Senati Accademici
dall'ordinamento universitario nazionale.
3. Il Senato Accademico e' composto:
a) dal Rettore, che lo presiede;
b) dai Direttori Scientifici di Area;
c) da rappresentanti eletti tra i docenti di ruolo del GSSI, di
cui almeno uno ricercatore, fino ad un massimo di sette qualora i
docenti stessi siano in numero superiore a sette;
d) da due rappresentanti degli allievi dei Corsi di Dottorato,
con mandato di durata biennale, eleggibili tra gli allievi iscritti a
Corsi di Dottorato la cui durata ordinaria residua sia almeno di un
anno alla data delle elezioni. I rappresentanti degli Allievi sono
esclusi dalle votazioni relative ad aspetti connessi al reclutamento
del personale docente e ricercatore.
4. Salvo quanto previsto con riferimento alla durata del mandato
dei rappresentanti dei ricercatori e degli allievi, il Senato
Accademico dura in carica quattro anni.