Art. 9. Senato accademico 1. Il Senato Accademico e' presieduto dal Rettore, che lo convoca. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore generale. 2. Al Senato Accademico spetta: a) formulare proposte e pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli allievi; b) esprimere un parere sulla Programmazione Triennale di cui all'art. 15 comma 1; c) esprimere un parere sul Bilancio Unico di Ateneo e sul Rendiconto Economico, Finanziario e Patrimoniale. d) esprimere un parere in merito all'istituzione di posti di professore di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore a tempo determinato nell'ambito della Programmazione Triennale; e) proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; f) esprimere un parere al Consiglio di amministrazione circa la nomina e la revoca dei Direttori Scientifici di Area e dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato; g) esprimere un parere al Consiglio di amministrazione circa l'istituzione, la modifica o la soppressione dei Corsi di Dottorato e delle Aree Scientifiche; h) esprimere un parere sull'istituzione da parte del Consiglio di amministrazione di specifici percorsi formativi; i) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il Regolamento generale; j) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di organizzazione della ricerca e della didattica; k) adottare il Codice Etico; l) nominare, su proposta del Rettore, i membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 8 comma 3 lettera b); m) nominare, su proposta del Rettore, i membri del Comitato Scientifico; n) proporre al Rettore la nomina del Collegio di Disciplina; o) deliberare nei casi previsti dalla normativa in materia di congedi, aspettative, conferme in ruolo e altri provvedimenti riguardanti il personale docente e ricercatore; p) esprimere un parere su contratti e convenzioni che comportino oneri finanziari, relativi ad attivita' didattiche o di ricerca; q) esprimere un parere sulla partecipazione a consorzi, enti ed associazioni e sulla stipula di convenzioni con altre universita' o enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, nel rispetto delle linee di indirizzo definite dalla Programmazione Triennale; r) esprimere un parere a maggioranza di due terzi al Consiglio di amministrazione circa la federazione del GSSI con altri soggetti; s) esercitare tutte le altre attribuzioni, non regolate dal presente Statuto, che sono demandate ai Senati Accademici dall'ordinamento universitario nazionale. 3. Il Senato Accademico e' composto: a) dal Rettore, che lo presiede; b) dai Direttori Scientifici di Area; c) da rappresentanti eletti tra i docenti di ruolo del GSSI, di cui almeno uno ricercatore, fino ad un massimo di sette qualora i docenti stessi siano in numero superiore a sette; d) da due rappresentanti degli allievi dei Corsi di Dottorato, con mandato di durata biennale, eleggibili tra gli allievi iscritti a Corsi di Dottorato la cui durata ordinaria residua sia almeno di un anno alla data delle elezioni. I rappresentanti degli Allievi sono esclusi dalle votazioni relative ad aspetti connessi al reclutamento del personale docente e ricercatore. 4. Salvo quanto previsto con riferimento alla durata del mandato dei rappresentanti dei ricercatori e degli allievi, il Senato Accademico dura in carica quattro anni.