(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                              Sanzioni 
 
    1. Il consorzio verifica il corretto adempimento,  da  parte  dei
consorziati,  degli  obblighi  nascenti   dalla   partecipazione   al
consorzio ed intraprende le azioni opportune e necessarie al fine  di
accertare e reprimere eventuali  violazioni  degli  obblighi  stessi,
avvalendosi dei propri organi  o  anche  delle  competenti  autorita'
locali e nazionali. 
    2.  In  caso  d'inadempimento  degli  obblighi   consortili,   il
consiglio di amministrazione puo' comminare una  sanzione  pecuniaria
commisurata alla gravita' dell'infrazione. Con apposito  regolamento,
da adottarsi ai sensi dell'art. 26, sono individuate  le  infrazioni,
la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme  del
relativo procedimento. Sino  all'avvenuto  pagamento  della  sanzione
comminata, il consorziato sanzionato non puo' esercitare  il  diritto
di voto in assemblea. 
    3. In caso di inadempimento gravi degli  obblighi  consortili  il
consiglio  di  amministrazione  puo'  peraltro   assumere   specifici
provvedimenti di volta in volta applicabili. Nel regolamento  vengono
individuati gli inadempimenti  gravi  e  la  natura  degli  specifici
provvedimenti applicabili oltre le norme del relativo procedimento.