Art. 8. Sanzioni 1. Il consorzio verifica il corretto adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi nascenti dalla partecipazione al consorzio ed intraprende le azioni opportune e necessarie al fine di accertare e reprimere eventuali violazioni degli obblighi stessi, avvalendosi dei propri organi o anche delle competenti autorita' locali e nazionali. 2. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili, il consiglio di amministrazione puo' comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravita' dell'infrazione. Con apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 26, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. Sino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata, il consorziato sanzionato non puo' esercitare il diritto di voto in assemblea. 3. In caso di inadempimento gravi degli obblighi consortili il consiglio di amministrazione puo' peraltro assumere specifici provvedimenti di volta in volta applicabili. Nel regolamento vengono individuati gli inadempimenti gravi e la natura degli specifici provvedimenti applicabili oltre le norme del relativo procedimento.