(Allegato-art. 11)
 
                              Art. 11. 
                               Ricorsi 
 
    1.  I  caseifici  possono   ricorrere   avverso   l'esito   della
espertizzazione inviando apposita notifica al Consorzio entro quattro
giorni dal termine di ogni singola  sessione  di  espertizzazione,  a
mezzo lettera raccomandata. 
    2. I ricorsi sono esaminati da una  commissione  di  appello  che
disporra' l'eventuale riesame del formaggio entro quindici giorni dal
ricevimento  della  notifica.  Tale  commissione  e'   nominata   dal
Consorzio ed e' composta da almeno tre membri non facenti parte delle
commissioni di espertizzazione di cui all'art. 4.