Art. 11.
Ricorsi
1. I caseifici possono ricorrere avverso l'esito della
espertizzazione inviando apposita notifica al Consorzio entro quattro
giorni dal termine di ogni singola sessione di espertizzazione, a
mezzo lettera raccomandata.
2. I ricorsi sono esaminati da una commissione di appello che
disporra' l'eventuale riesame del formaggio entro quindici giorni dal
ricevimento della notifica. Tale commissione e' nominata dal
Consorzio ed e' composta da almeno tre membri non facenti parte delle
commissioni di espertizzazione di cui all'art. 4.