Art. 5. Espertizzazione Le operazioni di espertizzazione sono espletate per i tre lotti di produzione in tre periodi, secondo il seguente calendario: a) il formaggio del primo lotto e' espertizzato a partire dal 1° dicembre dello stesso anno; b) il formaggio del secondo lotto e' espertizzato a partire dal 1° aprile dell'anno successivo; c) il formaggio del terzo lotto e' espertizzato a partire dal 1° settembre dell'anno successivo.