Art. 5.
Espertizzazione
Le operazioni di espertizzazione sono espletate per i tre lotti
di produzione in tre periodi, secondo il seguente calendario:
a) il formaggio del primo lotto e' espertizzato a partire dal 1°
dicembre dello stesso anno;
b) il formaggio del secondo lotto e' espertizzato a partire dal
1° aprile dell'anno successivo;
c) il formaggio del terzo lotto e' espertizzato a partire dal 1°
settembre dell'anno successivo.