(Allegato-art. 5)
 
 
                               Art. 5. 
                           Espertizzazione 
 
    Le operazioni di espertizzazione sono espletate per i  tre  lotti
di produzione in tre periodi, secondo il seguente calendario: 
    a) il formaggio del primo lotto e' espertizzato a partire dal  1°
dicembre dello stesso anno; 
    b) il formaggio del secondo lotto e' espertizzato a  partire  dal
1° aprile dell'anno successivo; 
    c) il formaggio del terzo lotto e' espertizzato a partire dal  1°
settembre dell'anno successivo.