Art. 7.
Apposizione dei bolli ad inchiostro
Contestualmente alle operazioni di espertizzazione, di cui
all'art. 6, alle forme sono applicati bolli provvisori ad inchiostro
indelebile per caratterizzare le seguenti categorie definite
nell'allegato:
a) prima categoria, costituita dalle forme classificate come
formaggio Parmigiano Reggiano «scelto sperlato», «zero» ed «uno»;
b) seconda categoria, costituita dalle forme classificate come
formaggio Parmigiano Reggiano «mezzano» o «prima stagionatura»;
c) terza categoria, costituita dalle forme classificate come
formaggio «scarto» e «scartone».