(Allegato-art. 9)
 
                               Art. 9. 
                         Annullamento marchi 
 
    Sulle forme di terza categoria, unitamente  a  quelle  con  gravi
difetti strutturali che non ne hanno consentito la stagionatura ed  a
quelle che hanno subito correzioni tali da  compromettere  l'estetica
della  forma  e/o  la  qualita'  della  pasta  e/o   i   contrassegni
identificativi del mese, dell'anno di produzione  e  della  matricola
del caseificio, saranno asportati i marchi a cura degli  addetti  del
Consorzio, o le stesse dovranno  essere  consegnate  ad  una  o  piu'
strutture di trasformazione convenzionate con il Consorzio. Per  tali
forme, il caseificio dovra'  conservare  la  documentazione  prodotta
dalle suddette strutture da cui risulti l'avvenuto  annullamento  dei
marchi. L'annullamento dei marchi e' effettuato anche  per  le  forme
sulle quali non sono stati correttamente applicati i marchi stessi.