Art. 9.
Annullamento marchi
Sulle forme di terza categoria, unitamente a quelle con gravi
difetti strutturali che non ne hanno consentito la stagionatura ed a
quelle che hanno subito correzioni tali da compromettere l'estetica
della forma e/o la qualita' della pasta e/o i contrassegni
identificativi del mese, dell'anno di produzione e della matricola
del caseificio, saranno asportati i marchi a cura degli addetti del
Consorzio, o le stesse dovranno essere consegnate ad una o piu'
strutture di trasformazione convenzionate con il Consorzio. Per tali
forme, il caseificio dovra' conservare la documentazione prodotta
dalle suddette strutture da cui risulti l'avvenuto annullamento dei
marchi. L'annullamento dei marchi e' effettuato anche per le forme
sulle quali non sono stati correttamente applicati i marchi stessi.