(Statuto-art. 10)
                              Art. 10. 
                             Il rettore 
 
    1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Universita' a ogni
effetto di legge. 
    2.  Il  rettore  svolge  funzioni  di  indirizzo,  iniziativa   e
coordinamento  delle   attivita'   didattiche   e   scientifiche   in
collaborazione con gli altri organi di governo. 
    3. Il rettore e' responsabile del perseguimento  delle  finalita'
istituzionali dell'Ateneo secondo criteri di qualita' e nel  rispetto
dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e  promozione  del
merito. 
    4. Il rettore e' eletto tra i  professori  ordinari  in  servizio
presso le universita' italiane. La durata del suo mandato e'  pari  a
sei anni e il mandato non e' rinnovabile. 
    5. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore e' costituito: 
    a) dai professori di ruolo in servizio; 
    b) dai ricercatori a tempo indeterminato; 
    c) dal personale di cui all'art. 22 e all'art. 24 della legge  n.
240/2010, con voto ponderato pari al 10% del totale della categoria; 
    d) dal personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato  pari
al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto delle categorie
di cui alle precedenti lettere a) e b); 
    e) dagli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio  di
amministrazione, nel nucleo di valutazione, nei consigli di corso  di
studio o di classe, nei  consigli  di  facolta',  nei  collegi  delle
scuole di dottorato e nei consigli delle scuole di  specializzazione.
Qualora  il  numero  degli  studenti  che  partecipano  al  voto  sia
superiore al 15% del numero totale degli aventi diritto  al  voto  di
cui alle lettere a), b), c) e d) con  le  relative  ponderazioni,  il
voto della componente studentesca e'  ponderato  a  sua  volta  nella
misura del 15%. 
    6. Le elezioni del rettore sono indette dal professore decano per
ruolo, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato. Le procedure
per  l'elezione  sono  disciplinate  dal  regolamento  elettorale  di
Ateneo, che in tutti i casi dovra' prevedere l'elezione a maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto, cosi' come definiti  ai  commi
precedenti, nelle prime due votazioni e, nel caso in cui nessuno  dei
candidati raggiunga tale quorum, l'elezione  a  maggioranza,  secondo
sistemi di ballottaggio. Il regolamento elettorale di  Ateneo  dovra'
prevedere le modalita' di presentazione delle candidature. 
    7. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica o  in  caso  di
votazione di una mozione di sfiducia, le votazioni per l'elezione del
nuovo rettore devono essere indette dal professore decano  per  ruolo
entro sessanta giorni  dalla  cessazione  o  dall'accoglimento  della
mozione di sfiducia.