Art. 10. Il rettore 1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Universita' a ogni effetto di legge. 2. Il rettore svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' didattiche e scientifiche in collaborazione con gli altri organi di governo. 3. Il rettore e' responsabile del perseguimento delle finalita' istituzionali dell'Ateneo secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 4. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio presso le universita' italiane. La durata del suo mandato e' pari a sei anni e il mandato non e' rinnovabile. 5. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore e' costituito: a) dai professori di ruolo in servizio; b) dai ricercatori a tempo indeterminato; c) dal personale di cui all'art. 22 e all'art. 24 della legge n. 240/2010, con voto ponderato pari al 10% del totale della categoria; d) dal personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato pari al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto delle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b); e) dagli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nei consigli di corso di studio o di classe, nei consigli di facolta', nei collegi delle scuole di dottorato e nei consigli delle scuole di specializzazione. Qualora il numero degli studenti che partecipano al voto sia superiore al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto di cui alle lettere a), b), c) e d) con le relative ponderazioni, il voto della componente studentesca e' ponderato a sua volta nella misura del 15%. 6. Le elezioni del rettore sono indette dal professore decano per ruolo, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato. Le procedure per l'elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo, che in tutti i casi dovra' prevedere l'elezione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, cosi' come definiti ai commi precedenti, nelle prime due votazioni e, nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga tale quorum, l'elezione a maggioranza, secondo sistemi di ballottaggio. Il regolamento elettorale di Ateneo dovra' prevedere le modalita' di presentazione delle candidature. 7. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica o in caso di votazione di una mozione di sfiducia, le votazioni per l'elezione del nuovo rettore devono essere indette dal professore decano per ruolo entro sessanta giorni dalla cessazione o dall'accoglimento della mozione di sfiducia.