(Statuto-art. 11)
                              Art. 11. 
                Prerogative e competenze del rettore 
 
    1. Il rettore: 
    a) convoca e presiede il senato  accademico  e  il  consiglio  di
amministrazione; 
    b) propone al senato accademico, sentita  la  commissione  etica,
una rosa di candidati per la nomina dei componenti del  consiglio  di
amministrazione; 
    c) emana con propri decreti lo statuto e i regolamenti; 
    d) propone per l'approvazione al  consiglio  di  amministrazione,
tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati al  riguardo  dal
senato accademico, il documento  di  programmazione  di  Ateneo,  con
previsione almeno triennale; 
    e) propone per l'approvazione al consiglio di amministrazione  il
bilancio preventivo annuale e triennale e i conti consuntivi, sentito
il senato accademico e coadiuvato dal direttore generale; 
    f) propone al consiglio di  amministrazione,  sentito  il  senato
accademico, la nomina del direttore generale; 
    g) propone al senato accademico  la  nomina  del  presidente  del
collegio dei revisori dei conti; 
    h)  propone  al  consiglio  di  amministrazione  la  nomina   dei
componenti il nucleo di valutazione, ad  eccezione  della  componente
studentesca, e la nomina del coordinatore; 
    i) designa,  sentito  il  senato  accademico,  il  Garante  degli
studenti; 
    j) nomina la commissione etica, sulla base delle indicazioni  del
senato accademico; 
    k) propone al senato accademico  la  nomina  dei  componenti  del
comitato unico di garanzia; 
    l) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori
e dei ricercatori, irroga le sanzioni  non  superiori  alla  censura,
sentito il parere del collegio  di  disciplina  e,  per  le  sanzioni
superiori alla censura, trasmette gli atti al collegio di disciplina; 
    m) esercita ogni altra funzione non espressamente  attribuita  ad
altri organi dal presente statuto. Degli atti di interesse  generale,
adottati nell'esercizio di tali funzioni, il  rettore  informa  nella
prima  riunione  utile  gli  organi  di  governo  che  sono  ad  essi
interessati in relazione alle loro specifiche competenze. 
    2. In caso di necessita' e comprovata urgenza,  il  rettore  puo'
assumere provvedimenti di competenza degli organi da lui  presieduti,
portandoli  a   ratifica,   pena   la   decadenza,   nella   riunione
immediatamente successiva. 
    3. Il rettore nomina, tra i professori di prima fascia di ruolo a
tempo pieno, il prorettore vicario che, in caso di impedimento  o  di
assenza, lo sostituisce in tutte le sue funzioni. In caso di  assenza
o di impedimento del prorettore  vicario,  le  sue  funzioni  vengono
svolte  dal  professore  ordinario  decano  per  ruolo   nel   senato
accademico. 
    4. Il rettore puo' nominare tra i professori di ruolo, sentito il
senato accademico, prorettori  delegati  cui  attribuisce  specifiche
competenze.