Art. 11. Prerogative e competenze del rettore 1. Il rettore: a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione; b) propone al senato accademico, sentita la commissione etica, una rosa di candidati per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione; c) emana con propri decreti lo statuto e i regolamenti; d) propone per l'approvazione al consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati al riguardo dal senato accademico, il documento di programmazione di Ateneo, con previsione almeno triennale; e) propone per l'approvazione al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo annuale e triennale e i conti consuntivi, sentito il senato accademico e coadiuvato dal direttore generale; f) propone al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, la nomina del direttore generale; g) propone al senato accademico la nomina del presidente del collegio dei revisori dei conti; h) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei componenti il nucleo di valutazione, ad eccezione della componente studentesca, e la nomina del coordinatore; i) designa, sentito il senato accademico, il Garante degli studenti; j) nomina la commissione etica, sulla base delle indicazioni del senato accademico; k) propone al senato accademico la nomina dei componenti del comitato unico di garanzia; l) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, irroga le sanzioni non superiori alla censura, sentito il parere del collegio di disciplina e, per le sanzioni superiori alla censura, trasmette gli atti al collegio di disciplina; m) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto. Degli atti di interesse generale, adottati nell'esercizio di tali funzioni, il rettore informa nella prima riunione utile gli organi di governo che sono ad essi interessati in relazione alle loro specifiche competenze. 2. In caso di necessita' e comprovata urgenza, il rettore puo' assumere provvedimenti di competenza degli organi da lui presieduti, portandoli a ratifica, pena la decadenza, nella riunione immediatamente successiva. 3. Il rettore nomina, tra i professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno, il prorettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza, lo sostituisce in tutte le sue funzioni. In caso di assenza o di impedimento del prorettore vicario, le sue funzioni vengono svolte dal professore ordinario decano per ruolo nel senato accademico. 4. Il rettore puo' nominare tra i professori di ruolo, sentito il senato accademico, prorettori delegati cui attribuisce specifiche competenze.