(Statuto-art. 14)
                              Art. 14. 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione e'  l'organo  di  governo  che
attua l'indirizzo strategico dell'Ateneo mediante  la  programmazione
ed il controllo dell'attivita' amministrativa, finanziaria, economica
e patrimoniale. 
    2. Il consiglio di amministrazione e' composto: 
    a) dal rettore che lo presiede; 
    b) da cinque componenti in rappresentanza del personale di  ruolo
in servizio nell'Ateneo, di cui uno espressione del personale tecnico
amministrativo, in possesso di esperienza di  gestione  di  organismi
universitari e rappresentativi di  diverse  realta'  organizzative  e
scientifiche dell'Ateneo; 
    c)  da  due  soggetti   esterni   all'Ateneo,   individuati   tra
personalita'  in  possesso  di   comprovata   competenza   in   campo
gestionale, ovvero di esperienza professionale di alto  livello,  con
attenzione alla qualificazione  scientifico-culturale.  I  componenti
esterni non devono inoltre avere rapporti contrattuali in essere  con
l'Ateneo ne' rapporti di parentela o affinita' entro il quarto  grado
con gli altri  membri  del  consiglio  e  con  i  membri  del  senato
accademico, del nucleo di valutazione, del collegio dei revisori  dei
conti, con il rettore e il direttore generale; 
    d) da due rappresentanti eletti dagli studenti tra  gli  iscritti
per la prima volta a corsi di studio non oltre il  primo  anno  fuori
corso, a corsi di dottorato e a scuole di  specializzazione  attivati
nell'Ateneo. 
    I componenti di cui alle lettere  b)  e  c)  sono  designati  dal
senato accademico, sulla base di una rosa di candidati  proposta  dal
rettore, in misura doppia rispetto ai candidati da designare, sentita
la commissione etica, nel rispetto del principio di pari opportunita'
di genere per una quota pari ad almeno 1/3 dei medesimi componenti. 
    Alle sedute del consiglio di amministrazione  partecipano,  senza
diritto di voto, il  prorettore  vicario  e  il  direttore  generale;
quest'ultimo  svolge  le  funzioni  di  segretario  coadiuvato  nella
verbalizzazione dal personale a cio' addetto. 
    3. I componenti esterni all'Ateneo  non  possono  aver  ricoperto
posizioni di ruolo all'interno dell'Ateneo nei  tre  anni  accademici
precedenti alla designazione, ne' possono  ricoprirle  per  tutta  la
durata dell'incarico. 
    4. In caso il rettore  cessi  anticipatamente  dalla  carica,  il
consiglio di amministrazione e' presieduto  dal  prorettore  vicario.
Nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del
rettore,  il  consiglio  di   amministrazione   e'   presieduto   dal
consigliere professore ordinario piu' anziano per ruolo.