Art. 14. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di governo che attua l'indirizzo strategico dell'Ateneo mediante la programmazione ed il controllo dell'attivita' amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale. 2. Il consiglio di amministrazione e' composto: a) dal rettore che lo presiede; b) da cinque componenti in rappresentanza del personale di ruolo in servizio nell'Ateneo, di cui uno espressione del personale tecnico amministrativo, in possesso di esperienza di gestione di organismi universitari e rappresentativi di diverse realta' organizzative e scientifiche dell'Ateneo; c) da due soggetti esterni all'Ateneo, individuati tra personalita' in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di esperienza professionale di alto livello, con attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. I componenti esterni non devono inoltre avere rapporti contrattuali in essere con l'Ateneo ne' rapporti di parentela o affinita' entro il quarto grado con gli altri membri del consiglio e con i membri del senato accademico, del nucleo di valutazione, del collegio dei revisori dei conti, con il rettore e il direttore generale; d) da due rappresentanti eletti dagli studenti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo. I componenti di cui alle lettere b) e c) sono designati dal senato accademico, sulla base di una rosa di candidati proposta dal rettore, in misura doppia rispetto ai candidati da designare, sentita la commissione etica, nel rispetto del principio di pari opportunita' di genere per una quota pari ad almeno 1/3 dei medesimi componenti. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale; quest'ultimo svolge le funzioni di segretario coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a cio' addetto. 3. I componenti esterni all'Ateneo non possono aver ricoperto posizioni di ruolo all'interno dell'Ateneo nei tre anni accademici precedenti alla designazione, ne' possono ricoprirle per tutta la durata dell'incarico. 4. In caso il rettore cessi anticipatamente dalla carica, il consiglio di amministrazione e' presieduto dal prorettore vicario. Nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, il consiglio di amministrazione e' presieduto dal consigliere professore ordinario piu' anziano per ruolo.