Art. 16. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Universita'. 2. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. Il collegio e' composto da: a) un magistrato amministrativo o contabile o un avvocato dello Stato, nominato dal senato accademico su proposta del rettore, che ne assume la presidenza; b) due componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) due componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal MIUR. Due membri effettivi del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. 4. Il collegio dura in carica tre anni finanziari ed e' rinnovabile una sola volta. 5. L'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti non puo' essere conferito a personale dipendente dell'Universita'.