(Statuto-art. 16)
                              Art. 16. 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di
controllo interno sulla regolarita'  della  gestione  amministrativa,
finanziaria e contabile dell'Universita'. 
    2. I compiti e le modalita' di funzionamento  del  collegio  sono
stabiliti dal regolamento per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'. 
    3. Il collegio e' composto da: 
    a) un magistrato amministrativo o contabile o un  avvocato  dello
Stato, nominato dal senato accademico su proposta del rettore, che ne
assume la presidenza; 
    b)  due  componenti,  di  cui  uno  effettivo  e  uno  supplente,
designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
    c)  due  componenti,  di  cui  uno  effettivo  e  uno  supplente,
designati dal MIUR. 
    Due membri effettivi del  collegio  devono  essere  iscritti  nel
registro dei revisori contabili. 
    4.  Il  collegio  dura  in  carica  tre  anni  finanziari  ed  e'
rinnovabile una sola volta. 
    5. L'incarico di componente del collegio dei revisori  dei  conti
non puo' essere conferito a personale dipendente dell'Universita'.