Art. 17. Nucleo di valutazione 1. Il nucleo di valutazione e' organo indipendente di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. 2. Il nucleo e' composto da: a) sette componenti nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra persone di elevata qualificazione professionale, di cui: il coordinatore, scelto tra i professori ordinari o associati in servizio nell'Ateneo; quattro componenti esterni all'Ateneo, di cui almeno due individuati tra esperti nel campo della valutazione; due docenti di ruolo in servizio nell'Ateneo; b) due studenti eletti dal consiglio degli studenti, con voto limitato ad uno. 3. Le norme relative al funzionamento del nucleo sono stabilite con apposito regolamento. 4. Il nucleo di valutazione: a) definisce i criteri ed i parametri di riferimento della valutazione, in conformita' a quanto previsto dal sistema di valutazione nazionale; b) verifica la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, nonche' la qualita' dei servizi agli studenti, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti studenti istituite in ciascuna facolta' ai sensi dell'art. 40; c) verifica la produttivita' della ricerca svolta dai dipartimenti; d) valuta la congruita' del curriculum scientifico e professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010; e) valuta i risultati conseguiti dalle strutture e dal personale ai sensi della normativa vigente; f) provvede a rendere pubblici atti, criteri e valutazioni, anche relative alla didattica, in forma singola e aggregata, nel rispetto delle norme relative alla trasparenza degli atti amministrativi ed alla tutela della riservatezza delle persone; g) elabora e trasmette il proprio rapporto annuale al rettore, al senato accademico ed al consiglio di amministrazione. 5. L'Universita' assicura al nucleo autonomia decisionale e strumenti operativi, nonche' il diritto di accesso alle informazioni e ai dati necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.