(Statuto-art. 17)
                              Art. 17. 
                        Nucleo di valutazione 
 
    1. Il nucleo di valutazione e' organo indipendente di valutazione
interna della gestione amministrativa, delle attivita'  didattiche  e
di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. 
    2. Il nucleo e' composto da: 
      a) sette componenti nominati dal consiglio di  amministrazione,
su proposta  del  rettore,  tra  persone  di  elevata  qualificazione
professionale, di cui: 
        il coordinatore, scelto tra i professori ordinari o associati
in servizio nell'Ateneo; 
        quattro componenti esterni  all'Ateneo,  di  cui  almeno  due
individuati tra esperti nel campo della valutazione; 
        due docenti di ruolo in servizio nell'Ateneo; 
      b) due studenti eletti dal consiglio degli studenti,  con  voto
limitato ad uno. 
    3. Le norme relative al funzionamento del nucleo  sono  stabilite
con apposito regolamento. 
    4. Il nucleo di valutazione: 
    a) definisce i  criteri  ed  i  parametri  di  riferimento  della
valutazione,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  sistema   di
valutazione nazionale; 
    b) verifica la qualita'  e  l'efficacia  dell'offerta  didattica,
nonche' la qualita' dei servizi agli studenti, anche sulla base degli
indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti studenti
istituite in ciascuna facolta' ai sensi dell'art. 40; 
    c)  verifica  la   produttivita'   della   ricerca   svolta   dai
dipartimenti; 
    d)  valuta   la   congruita'   del   curriculum   scientifico   e
professionale dei titolari  dei  contratti  di  insegnamento  di  cui
all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010; 
    e) valuta i risultati conseguiti dalle strutture e dal  personale
ai sensi della normativa vigente; 
    f) provvede a rendere pubblici atti, criteri e valutazioni, anche
relative alla didattica, in forma singola e aggregata,  nel  rispetto
delle norme relative alla trasparenza degli  atti  amministrativi  ed
alla tutela della riservatezza delle persone; 
    g) elabora e trasmette il proprio rapporto annuale al rettore, al
senato accademico ed al consiglio di amministrazione. 
    5. L'Universita'  assicura  al  nucleo  autonomia  decisionale  e
strumenti operativi, nonche' il diritto di accesso alle  informazioni
e ai dati necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.