Art. 18. Direttore generale 1. Il direttore generale e' individuato tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 2. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il senato accademico. Il direttore generale puo' nominare un vicedirettore che lo sostituisce, in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o assenza. 3. Il contratto e' stipulato per la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile. 4. Il direttore generale e' responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione e dal rettore, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, a supporto delle attivita' di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Egli esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge. 5. Il direttore generale, inoltre: a) cura l'attuazione dei programmi e predispone il relativo piano operativo, affidandone la gestione ai dirigenti; b) partecipa alle sedute degli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente statuto; c) verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; d) stipula i contratti dell'Universita' e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione; e) adotta gli atti di impegno della spesa, sulla base dei regolamenti interni in materia di contabilita'. 6. Il direttore generale presenta annualmente al rettore e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo. 7. Il direttore generale puo', in assenza del vicedirettore, designare tra i dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.