(Statuto-art. 18)
                              Art. 18. 
                         Direttore generale 
 
    1. Il direttore  generale  e'  individuato  tra  personalita'  di
elevata  qualificazione   professionale   e   comprovata   esperienza
pluriennale con funzioni dirigenziali. 
    2.  Il  direttore  generale  e'   nominato   dal   consiglio   di
amministrazione,  su  proposta  del  rettore  e  sentito  il   senato
accademico. Il direttore generale puo' nominare un vicedirettore  che
lo sostituisce, in tutte le sue funzioni, in caso  di  impedimento  o
assenza. 
    3. Il contratto e' stipulato per la  durata  massima  di  quattro
anni ed e' rinnovabile. 
    4. Il  direttore  generale  e'  responsabile,  sulla  base  degli
indirizzi forniti dal consiglio di  amministrazione  e  dal  rettore,
della  complessiva  gestione  e  organizzazione  dei  servizi,  delle
risorse   strumentali   e   del   personale    tecnico-amministrativo
dell'Ateneo, a supporto delle attivita' di didattica, di ricerca e di
servizio  al  territorio.   Egli   esercita   ogni   altra   funzione
attribuitagli dalla legge. 
    5. Il direttore generale, inoltre: 
    a) cura l'attuazione dei programmi e predispone il relativo piano
operativo, affidandone la gestione ai dirigenti; 
    b) partecipa alle sedute  degli  organi  di  governo  dell'Ateneo
secondo le norme del presente statuto; 
    c) verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti ed esercita  il
potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; 
    d)  stipula  i  contratti  dell'Universita'  e   sottoscrive   le
convenzioni necessarie alla gestione; 
    e) adotta gli  atti  di  impegno  della  spesa,  sulla  base  dei
regolamenti interni in materia di contabilita'. 
    6. Il direttore generale presenta annualmente  al  rettore  e  al
consiglio di amministrazione una relazione  sull'attivita'  svolta  e
sui risultati raggiunti nel quadro  degli  obiettivi  definiti  dagli
organi di governo. 
    7. Il direttore generale  puo',  in  assenza  del  vicedirettore,
designare tra i dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in  caso  di
assenza o impedimento.