Art. 12. Punteggi per la formazione delle graduatorie 1. La Commissione elabora le graduatorie di cui all'art. 17 in base ai seguenti criteri e sub-criteri: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Per i progetti presentati dagli enti locali siti in regioni con un basso numero di progetti attivi la Commissione puo' attribuire un punteggio aggiuntivo da 1 a 10 secondo parametri predeterminati dalla stessa Commissione sulla base della percentuale di partecipazione degli enti locali allo SPRAR in ambito regionale. 3. In caso di parita' di punteggio, precede in graduatoria l'ente locale che ha presentato per primo la domanda.