(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
        Modalita' e limiti di assegnazione del finanziamento 
 
    1.  I  progetti  ritenuti  ammissibili  dalla  Commissione   sono
finanziati nel caso in cui abbiano totalizzato almeno 60 punti, sulla
base dei criteri indicati all'art. 12 delle presenti linee guida. 
    2.  Gli  enti  locali  di  cui  al  comma   1   sono   finanziati
progressivamente  in  base   alla   disponibilita'   finanziaria,   a
scorrimento secondo l'ordine di graduatoria; laddove  vi  siano  enti
locali ammessi ma non finanziati per indisponibilita' di risorse  del
Fondo si tiene conto della maggiore anzianita' di pubblicazione della
graduatoria.