Art. 13. Modalita' e limiti di assegnazione del finanziamento 1. I progetti ritenuti ammissibili dalla Commissione sono finanziati nel caso in cui abbiano totalizzato almeno 60 punti, sulla base dei criteri indicati all'art. 12 delle presenti linee guida. 2. Gli enti locali di cui al comma 1 sono finanziati progressivamente in base alla disponibilita' finanziaria, a scorrimento secondo l'ordine di graduatoria; laddove vi siano enti locali ammessi ma non finanziati per indisponibilita' di risorse del Fondo si tiene conto della maggiore anzianita' di pubblicazione della graduatoria.