(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. Gli enti locali di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
presentano domanda di finanziamento  per  i  servizi  di  accoglienza
integrata di cui all'art. 3 delle presenti linee  guida,  secondo  il
modello di domanda e i relativi modelli predisposti dal Dipartimento,
pubblicati sui siti del Dipartimento e dello SPRAR. 
    2.  Ogni  ente  locale,  in  forma  singola  o  associata,   puo'
presentare una sola domanda di contributo per ciascuna  tipologia  di
destinatari indicati nell'art. 3 delle presenti linee guida. Nel caso
di presentazione di piu' domande da parte del medesimo soggetto,  per
la medesima tipologia, e' ammessa alla valutazione  quella  pervenuta
per prima. 
    3. Le domande pervenute entro il 30  settembre  di  ciascun  anno
possono  essere  esaminate  ai   fini   della   pubblicazione   delle
graduatorie per l'ammissione al finanziamento con decorrenza  dal  1°
gennaio dell'anno successivo; le domande pervenute entro il 31  marzo
di ciascun anno possono essere esaminate ai fini della  pubblicazione
delle graduatorie per l'ammissione al  finanziamento  con  decorrenza
dal 1° luglio successivo. 
    4. Le domande  presentate  ai  sensi  dell'art.  4,  relative  ai
progetti con scadenza nell'anno 2016, possono essere presentate entro
il 30 ottobre 2016.