(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                       Durata degli interventi 
 
    1.  La  durata  degli  interventi  di  accoglienza  integrata  e'
triennale e decorre dalla pubblicazione del decreto del  ministro  di
cui all'art. 2, comma 4, del decreto. 
    2. Il contributo, secondo i principi della contabilita'  generale
dello Stato,  viene  assegnato  distintamente  per  ciascun  anno  di
durata.