(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
           Capacita' ricettiva dei servizi di accoglienza 
 
    1. I servizi di accoglienza per ciascuna tipologia di destinatari
di cui all'art. 3 assicurano una disponibilita' non inferiore a dieci
posti. La capacita' recettiva in ciascuna  struttura  di  accoglienza
non puo', di norma, superare i sessanta posti e, in ogni  caso,  deve
evitare eccessive concentrazioni. 
    2. All'assegnazione dei posti provvede direttamente la  Direzione
centrale, tramite il Servizio centrale,  che  li  puo'  eventualmente
destinare a beneficiari con caratteristiche diverse rispetto a quelle
indicate. Gli  enti  locali  che  presentano  domanda  di  contributo
possono destinare una percentuale non superiore al 30 per  cento  dei
posti  complessivi  disponibili  per  l'accoglienza   delle   persone
presenti sul proprio territorio appartenenti alle  categorie  di  cui
all'art. 3 delle presenti linee guida, previo nulla osta del Servizio
centrale.