Art. 7. Capacita' ricettiva dei servizi di accoglienza 1. I servizi di accoglienza per ciascuna tipologia di destinatari di cui all'art. 3 assicurano una disponibilita' non inferiore a dieci posti. La capacita' recettiva in ciascuna struttura di accoglienza non puo', di norma, superare i sessanta posti e, in ogni caso, deve evitare eccessive concentrazioni. 2. All'assegnazione dei posti provvede direttamente la Direzione centrale, tramite il Servizio centrale, che li puo' eventualmente destinare a beneficiari con caratteristiche diverse rispetto a quelle indicate. Gli enti locali che presentano domanda di contributo possono destinare una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti complessivi disponibili per l'accoglienza delle persone presenti sul proprio territorio appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 delle presenti linee guida, previo nulla osta del Servizio centrale.