Art. 15. Rettore - Funzioni 1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Universita' e svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' didattiche e scientifiche. Il rettore garantisce l'autonomia didattica e di ricerca nell'Universita' e vigila sul perseguimento delle finalita' istituzionali secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 2. Il rettore: a) emana lo statuto, i regolamenti e le loro modifiche; b) convoca e presiede il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione; c) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; d) in caso di necessita' e di urgenza, quando non sia possibile procedere alla loro tempestiva convocazione, puo' adottare atti di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del competente organo nella seduta immediatamente successiva; e) propone annualmente il documento di programmazione strategica triennale di ateneo al Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico e il Nucleo di valutazione; f) stipula convenzioni e contratti connessi con le attivita' di indirizzo e di programmazione e con le attivita' di ricerca e di didattica, salvi quelli di competenza di altri organi; g) provvede alla presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredandoli con apposita relazione; h) inaugura l'anno accademico presentando la relazione annuale sullo stato della didattica e della ricerca nell'Ateneo; i) propone al Consiglio di amministrazione il nominativo del direttore generale; j) indice ogni due anni la Conferenza di ateneo per discutere della situazione e delle linee di sviluppo dell'Universita' e redige un documento di sintesi dei lavori svolti e delle proposte formulate; k) designa, sentito il Senato accademico, tra candidature individuate in seguito a pubblicazione di apposito avviso, due componenti del Consiglio di amministrazione scelti tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale che non appartengano ne' siano appartenuti ai ruoli dell'Ateneo, nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; l) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di ruolo e dei ricercatori ed irroga i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura. Per fatti che possano dar luogo all'irrogazione di sanzioni piu' gravi della censura, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina formulando una motivata proposta in merito; m) avvia i procedimenti disciplinari in caso di violazione del Codice etico e propone al Senato accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina; n) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo, e ogni altra funzione che non sia espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto. 3. Il rettore nomina, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, un prorettore vicario per la sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento. 4. Il rettore puo' nominare prorettori e delegati, questi ultimi fino a un numero massimo di nove, tra i docenti, anche a tempo definito, per la trattazione di materie specifiche. 5. La carica di prorettore o di delegato puo' essere revocata dal rettore con proprio decreto e si conclude con la cessazione dall'ufficio del rettore che ha disposto la nomina. 6. Il rettore puo' optare annualmente per una riduzione o esenzione del proprio impegno didattico, dandone comunicazione al Senato accademico.