(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                         Rettore - Elezione 
 
    1. Il rettore e' eletto tra i  professori  ordinari  in  servizio
attivo  presso  le  universita'  italiane  tra  coloro  che   abbiano
presentato candidatura ufficiale e che si impegnino ad optare per  il
regime di tempo pieno in caso di elezione. 
    2. Il rettore dura in carica sei anni e non e'  rinnovabile.  Nel
caso di anticipata cessazione,  l'elezione  deve  avere  luogo  entro
novanta giorni. 
    3. La carica di rettore e' incompatibile con  ogni  altra  carica
elettiva all'interno dell'Ateneo. 
    4. L'elettorato attivo spetta: 
      a) ai professori di ruolo e ai ricercatori; 
      b) ai componenti il Consiglio degli studenti; 
      c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo,  nel
Senato    accademico    e     nel     Consiglio     del     personale
tecnico-amministrativo  con  voto  pieno  e  al  restante   personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato con voto pesato del  10%
dei voti espressi. 
    5. Le modalita' di svolgimento delle elezioni  del  rettore  sono
disciplinate nel Regolamento elettorale di ateneo con espressione  di
voto in via telematica mediante procedure certificate  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.