Art. 16. Rettore - Elezione 1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio attivo presso le universita' italiane tra coloro che abbiano presentato candidatura ufficiale e che si impegnino ad optare per il regime di tempo pieno in caso di elezione. 2. Il rettore dura in carica sei anni e non e' rinnovabile. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve avere luogo entro novanta giorni. 3. La carica di rettore e' incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno dell'Ateneo. 4. L'elettorato attivo spetta: a) ai professori di ruolo e ai ricercatori; b) ai componenti il Consiglio degli studenti; c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nel Senato accademico e nel Consiglio del personale tecnico-amministrativo con voto pieno e al restante personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato con voto pesato del 10% dei voti espressi. 5. Le modalita' di svolgimento delle elezioni del rettore sono disciplinate nel Regolamento elettorale di ateneo con espressione di voto in via telematica mediante procedure certificate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.