Art. 17. Senato accademico - Composizione 1. Il Senato accademico e' composto da: a) il rettore con funzioni di presidente; b) i direttori di Dipartimento, ovvero nel caso di incompatibilita' degli stessi i vice direttori di Dipartimento, nel numero massimo di sei; qualora i direttori siano in numero superiore si procede all'elezione tra gli stessi in modo tale da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari; c) due rappresentanti degli studenti scelti dagli studenti mediante elezioni; d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo scelti dallo stesso personale mediante elezioni; e) un professore ordinario eletto tra i professori appartenenti al ruolo medesimo; f) un professore associato eletto tra professori appartenenti al ruolo medesimo; g) un ricercatore a tempo indeterminato eletto tra i ricercatori in servizio; h) il prorettore vicario senza diritto di voto; i) il presidente del Presidio della qualita', senza diritto di voto. 2. Il direttore generale, o suo delegato, partecipa ai lavori del Senato accademico senza diritto di voto e con funzioni di segretario. 3. La componente elettiva del Senato accademico dura in carica tre anni per la parte docente e del personale tecnico-amministrativo e due anni per la parte studentesca; il mandato e' rinnovabile per una sola volta. Le elezioni della componente elettiva del Senato accademico si svolgono secondo le modalita' disciplinate dal Regolamento elettorale di ateneo.