(Allegato-art. 17)
                               Art. 17. 
 
                  Senato accademico - Composizione 
 
    1. Il Senato accademico e' composto da: 
      a) il rettore con funzioni di presidente; 
      b)  i  direttori  di   Dipartimento,   ovvero   nel   caso   di
incompatibilita' degli stessi i vice direttori di  Dipartimento,  nel
numero massimo di sei; qualora i direttori siano in numero  superiore
si procede all'elezione tra gli stessi in modo tale da rispettare  le
diverse aree scientifico-disciplinari; 
      c) due rappresentanti  degli  studenti  scelti  dagli  studenti
mediante elezioni; 
      d)  due  rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo
scelti dallo stesso personale mediante elezioni; 
      e) un professore ordinario eletto tra i professori appartenenti
al ruolo medesimo; 
      f) un professore associato eletto tra  professori  appartenenti
al ruolo medesimo; 
      g)  un  ricercatore  a  tempo  indeterminato   eletto   tra   i
ricercatori in servizio; 
      h) il prorettore vicario senza diritto di voto; 
      i) il presidente del Presidio della qualita', senza diritto  di
voto. 
    2. Il direttore generale, o suo delegato, partecipa ai lavori del
Senato accademico senza diritto di voto e con funzioni di segretario. 
    3. La componente elettiva del Senato accademico  dura  in  carica
tre anni per la parte docente e del personale  tecnico-amministrativo
e due anni per la parte studentesca; il mandato  e'  rinnovabile  per
una sola volta. Le elezioni  della  componente  elettiva  del  Senato
accademico  si  svolgono  secondo  le  modalita'   disciplinate   dal
Regolamento elettorale di ateneo.