Art. 18. Senato accademico - Funzioni 1. Il Senato accademico e' l'organo responsabile dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo. 2. In particolare, il Senato accademico: a) concorre con il rettore a garantire il rispetto dei principi di autonomia e liberta' di insegnamento e di ricerca; b) approva, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, lo Statuto e le successive modifiche, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentiti i dipartimenti ed il Consiglio degli studenti per quanto di competenza; c) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento generale di ateneo e le successive modifiche, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentiti i dipartimenti ed il Consiglio degli studenti per quanto di competenza; d) formula proposte ed esprime pareri in materia di attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studi, delle sedi, dei dipartimenti, dei centri e delle eventuali strutture di raccordo; e) formula proposte ed esprime parere in relazione al documento di programmazione strategica triennale di ateneo; f) individua, in coerenza con gli obiettivi della programmazione strategica triennale, i criteri di ripartizione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche; g) determina i criteri generali e, sulla base delle proposte dei dipartimenti, delibera, nel rispetto della programmazione strategica e finanziaria, la ripartizione ai dipartimenti delle risorse di personale docente; h) esprime parere sulle proposte di chiamata di ricercatori e di professori formulate dai dipartimenti; i) esprime parere sul bilancio di previsione annuale, triennale e sul conto consuntivo; j) promuove le forme di attuazione del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Universita'; k) esprime parere sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti; l) svolge funzioni di coordinamento tra i dipartimenti e le strutture di raccordo; m) svolge attivita' di promozione, indirizzo e coordinamento delle attivita' di cooperazione scientifica e professionale; n) approva i regolamenti delle attivita' didattiche e di ricerca di interesse generale, i regolamenti di funzionamento dei dipartimenti e delle eventuali strutture di raccordo e i regolamenti didattici e di funzionamento dei corsi di studio, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e sentiti i dipartimenti interessati, e il Consiglio degli studenti per quanto di competenza; o) approva il Codice etico; p) decide, su proposta del rettore, sulle violazioni del Codice etico qualora non sia competente il Collegio di disciplina; q) approva il calendario accademico di ateneo; r) designa un componente del Consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo, i ricercatori, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo, scelto attraverso la presentazione di candidature secondo modalita' individuate nel Regolamento elettorale di ateneo; s) nomina i componenti del Presidio della qualita' di ateneo, su proposta del rettore; t) esprime pareri su tutte le altre materie a esso sottoposte dal rettore; u) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo; v) esprime parere sul modello da adottare per l'articolazione organizzativa dell'Ateneo e sulle proposte elaborate da altri organi; w) concede il patrocinio dell'Ateneo in relazione a manifestazioni e iniziative scientifico-culturali. 3. Il Senato accademico, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, puo' proporre al corpo elettorale di cui all'art. 16, comma 4, del presente statuto, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Le procedure conseguenti alla proposizione della mozione di sfiducia sono disciplinate nel Regolamento elettorale di ateneo.