(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                    Senato accademico - Funzioni 
 
    1. Il Senato accademico e' l'organo responsabile  dell'indirizzo,
della programmazione e dello sviluppo delle attivita' didattiche e di
ricerca dell'Ateneo. 
    2. In particolare, il Senato accademico: 
      a) concorre con il rettore a garantire il rispetto dei principi
di autonomia e liberta' di insegnamento e di ricerca; 
      b) approva, con il voto favorevole  di  almeno  due  terzi  dei
componenti, lo Statuto  e  le  successive  modifiche,  previo  parere
favorevole del Consiglio di amministrazione, sentiti  i  dipartimenti
ed il Consiglio degli studenti per quanto di competenza; 
      c)  approva,  a  maggioranza  assoluta   dei   componenti,   il
Regolamento generale di ateneo  e  le  successive  modifiche,  previo
parere  favorevole  del  Consiglio  di  amministrazione,  sentiti   i
dipartimenti ed il Consiglio degli studenti per quanto di competenza; 
      d)  formula  proposte  ed  esprime   pareri   in   materia   di
attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studi, delle  sedi,
dei dipartimenti, dei centri e delle eventuali strutture di raccordo; 
      e) formula proposte ed esprime parere in relazione al documento
di programmazione strategica triennale di ateneo; 
      f)   individua,   in   coerenza   con   gli   obiettivi   della
programmazione strategica triennale, i criteri di ripartizione  delle
risorse  materiali  e  finanziarie  tra  le  strutture  didattiche  e
scientifiche; 
      g) determina i criteri generali e, sulla  base  delle  proposte
dei  dipartimenti,  delibera,  nel  rispetto   della   programmazione
strategica e  finanziaria,  la  ripartizione  ai  dipartimenti  delle
risorse di personale docente; 
      h) esprime parere sulle proposte di chiamata di  ricercatori  e
di professori formulate dai dipartimenti; 
      i) esprime parere sul bilancio di previsione annuale, triennale
e sul conto consuntivo; 
      j) promuove le forme di  attuazione  del  diritto  allo  studio
nell'ambito delle competenze proprie dell'Universita'; 
      k) esprime parere sui criteri generali di determinazione  delle
tasse e dei contributi degli studenti; 
      l) svolge funzioni di coordinamento tra  i  dipartimenti  e  le
strutture di raccordo; 
      m) svolge attivita' di promozione,  indirizzo  e  coordinamento
delle attivita' di cooperazione scientifica e professionale; 
      n) approva  i  regolamenti  delle  attivita'  didattiche  e  di
ricerca di interesse generale, i  regolamenti  di  funzionamento  dei
dipartimenti e delle eventuali strutture di raccordo e i  regolamenti
didattici e di funzionamento  dei  corsi  di  studio,  previo  parere
favorevole del Consiglio di amministrazione e sentiti i  dipartimenti
interessati, e il Consiglio degli studenti per quanto di competenza; 
      o) approva il Codice etico; 
      p) decide, su proposta del rettore, sulle violazioni del Codice
etico qualora non sia competente il Collegio di disciplina; 
      q) approva il calendario accademico di ateneo; 
      r) designa un componente del Consiglio di amministrazione tra i
professori di ruolo, i  ricercatori,  gli  studenti  e  il  personale
tecnico-amministrativo,  scelto  attraverso   la   presentazione   di
candidature secondo modalita' individuate nel Regolamento  elettorale
di ateneo; 
      s) nomina i componenti del Presidio della qualita'  di  ateneo,
su proposta del rettore; 
      t) esprime pareri su tutte le altre materie a  esso  sottoposte
dal rettore; 
      u) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate
dalla vigente normativa, dal presente statuto e  dai  regolamenti  di
ateneo; 
      v) esprime parere sul modello da adottare  per  l'articolazione
organizzativa dell'Ateneo e sulle proposte elaborate da altri organi; 
      w)  concede  il   patrocinio   dell'Ateneo   in   relazione   a
manifestazioni e iniziative scientifico-culturali. 
    3. Il Senato accademico, con una maggioranza di almeno due  terzi
dei suoi  componenti,  puo'  proporre  al  corpo  elettorale  di  cui
all'art. 16, comma 4, del presente statuto, una mozione  di  sfiducia
nei confronti del rettore, non prima che  siano  trascorsi  due  anni
dall'inizio  del  suo  mandato.   Le   procedure   conseguenti   alla
proposizione  della  mozione  di  sfiducia  sono   disciplinate   nel
Regolamento elettorale di ateneo.