(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
             Consiglio di amministrazione - Composizione 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da: 
      a) il rettore con funzioni di presidente; 
      b) quattro componenti  designati  dal  rettore,  previo  parere
favorevole  del  Senato  accademico,  appartenenti  al  personale  in
servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo. Tali componenti  sono
designati  tra  candidature  individuate,   anche   mediante   avvisi
pubblici, tra soggetti in possesso di comprovata competenza in  campo
gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello  con
una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica  culturale.
Il  possesso  di  tali  requisiti  e'  certificato  dal   Nucleo   di
valutazione sulla base della documentazione presentata; 
      c) un rappresentante degli studenti eletto secondo le modalita'
disciplinate dal Regolamento elettorale di ateneo; 
      d) un componente designato dal Senato accademico tra professori
di ruolo, i ricercatori  a  tempo  determinato,  gli  studenti  e  il
personale tecnico-amministrativo, dell'Ateneo, scelto  attraverso  la
presentazione  di  candidature  secondo  modalita'  individuate   nel
Regolamento elettorale di ateneo; 
      e) due componenti designati  dal  rettore,  sentito  il  Senato
accademico, tra candidature individuate in seguito a pubblicazione di
apposito avviso, scelti tra soggetti che non appartengano  ne'  siano
appartenuti  ai  ruoli  dell'Ateneo  nei  tre  anni  precedenti  alla
designazione e per tutta la durata dell'incarico; 
      f)  un  rappresentante  del  personale   tecnico-amministrativo
eletto secondo le modalita' disciplinate dal  Regolamento  elettorale
di ateneo, senza diritto di voto. 
    2. Tutti i componenti, esclusi gli  studenti,  devono  essere  in
possesso di comprovata competenza gestionale ovvero di  un'esperienza
professionale di alto livello  con  una  necessaria  attenzione  alla
qualificazione scientifico-culturale. Tali componenti sono  designati
sulla base di candidature espresse e tenendo conto del  rispetto  del
principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini  e  donne
nell'accesso agli uffici pubblici, garantendo inoltre la  presenza  e
le competenze specifiche dei  diversi  ruoli  professionali  presenti
presso l'Ateneo.  Le  procedure  sono  disciplinate  nel  Regolamento
elettorale di ateneo. 
    3. Alle sedute del  Consiglio  di  amministrazione  partecipa  il
direttore generale, o suo delegato, senza diritto  di  voto;  possono
partecipare anche i revisori dei conti. 
    4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica  quattro  anni,
fatta eccezione del mandato dei rappresentanti degli studenti che  ha
durata biennale; il mandato e' rinnovabile per una sola volta.