Art. 19. Consiglio di amministrazione - Composizione 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da: a) il rettore con funzioni di presidente; b) quattro componenti designati dal rettore, previo parere favorevole del Senato accademico, appartenenti al personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo. Tali componenti sono designati tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra soggetti in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Il possesso di tali requisiti e' certificato dal Nucleo di valutazione sulla base della documentazione presentata; c) un rappresentante degli studenti eletto secondo le modalita' disciplinate dal Regolamento elettorale di ateneo; d) un componente designato dal Senato accademico tra professori di ruolo, i ricercatori a tempo determinato, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo, dell'Ateneo, scelto attraverso la presentazione di candidature secondo modalita' individuate nel Regolamento elettorale di ateneo; e) due componenti designati dal rettore, sentito il Senato accademico, tra candidature individuate in seguito a pubblicazione di apposito avviso, scelti tra soggetti che non appartengano ne' siano appartenuti ai ruoli dell'Ateneo nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto secondo le modalita' disciplinate dal Regolamento elettorale di ateneo, senza diritto di voto. 2. Tutti i componenti, esclusi gli studenti, devono essere in possesso di comprovata competenza gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. Tali componenti sono designati sulla base di candidature espresse e tenendo conto del rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, garantendo inoltre la presenza e le competenze specifiche dei diversi ruoli professionali presenti presso l'Ateneo. Le procedure sono disciplinate nel Regolamento elettorale di ateneo. 3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale, o suo delegato, senza diritto di voto; possono partecipare anche i revisori dei conti. 4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, fatta eccezione del mandato dei rappresentanti degli studenti che ha durata biennale; il mandato e' rinnovabile per una sola volta.