Art. 20. Consiglio di amministrazione - Funzioni 1. Il Consiglio di amministrazione e' l'organo di programmazione e svolge funzioni di indirizzo della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale dell'Ateneo, attuando gli orientamenti della politica accademica indicati dal Senato accademico e vigilando sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo. 2. In particolare, il Consiglio di amministrazione: a) approva ogni atto di programmazione annuale o pluriennale di ateneo, previa proposta o parere del Senato accademico; b) delibera l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, centri e strutture di raccordo, su proposta o parere conforme del Senato accademico; c) approva il Regolamento di amministrazione e contabilita' a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Senato accademico, e tutti gli altri regolamenti di propria competenza; d) approva, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e le loro variazioni secondo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilita'; e) conferisce e revoca l'incarico di direttore generale e delibera sulla risoluzione del relativo rapporto di lavoro su proposta del rettore, sentito il Senato accademico; f) determina la dotazione organica del personale e le modificazioni della stessa; limitatamente al personale docente e ricercatore la determinazione della dotazione organica e la distribuzione dello stesso e' operata sulla base dei criteri stabiliti dal Senato accademico; g) approva la proposta di chiamata di professori di ruolo e di ricercatori deliberata dal Dipartimento; h) determina le tasse e i contributi degli studenti previo parere del Senato accademico e del Consiglio degli studenti; i) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare; l) approva i contratti e le convenzioni ove tale competenza non sia attribuita ad altri organi; m) delibera la partecipazione a societa' ed enti, sentito il Senato accademico, secondo le modalita' e i criteri disciplinati dal Regolamento di amministrazione e contabilita'; n) delibera sulla ripartizione di risorse materiali e finanziarie in base ai criteri stabiliti dal Senato accademico quando non di competenza degli altri organi; o) autorizza le spese secondo quanto stabilito dal Regolamento di amministrazione e contabilita'; p) nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti e i membri del Nucleo di valutazione come individuati ai sensi degli articoli 24, comma 1 e 25, comma 1 dello statuto; q) determina le indennita' di carica annuale per il rettore, i prorettori, i direttori dei dipartimenti e nei limiti stabiliti dalla normativa in materia e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili quelle dei presidenti di corso di studio e quelle dei direttori di centri; r) stabilisce il compenso per i componenti il Collegio dei revisori dei conti e il Nucleo di valutazione; s) puo' disporre, su proposta del rettore, e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente e secondo le modalita' stabilite da apposito regolamento, l'erogazione di compensi, a carico del proprio bilancio, per l'espletamento di incarichi affidati dall'Ateneo al proprio personale, qualora non rientrino tra quelli cui e' tenuto a svolgere istituzionalmente; t) ferme le indennita' ed i compensi dovuti in base alla normativa vigente e le competenze in materia attribuite ad altri organi, su proposta del rettore e sentito il Senato accademico individua le figure e gli incarichi cui attribuire indennita' di funzione e compensi, entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia e secondo le modalita' stabilite da apposito regolamento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; u) esercita ogni altra funzione di gestione amministrativa e finanziaria escluse quelle attribuite al direttore generale ed ai dirigenti; v) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo.