(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
               Consiglio di amministrazione - Funzioni 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione e' l'organo di  programmazione
e  svolge  funzioni  di   indirizzo   della   gestione   finanziaria,
amministrativa e patrimoniale dell'Ateneo, attuando gli  orientamenti
della politica accademica indicati dal Senato accademico e  vigilando
sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo. 
    2. In particolare, il Consiglio di amministrazione: 
      a) approva ogni atto di programmazione annuale o pluriennale di
ateneo, previa proposta o parere del Senato accademico; 
      b) delibera l'istituzione,  l'attivazione,  la  modifica  o  la
soppressione di corsi, sedi,  dipartimenti,  centri  e  strutture  di
raccordo, su proposta o parere conforme del Senato accademico; 
      c) approva il Regolamento di amministrazione e  contabilita'  a
maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,   sentito   il   Senato
accademico, e tutti gli altri regolamenti di propria competenza; 
      d) approva, su proposta del rettore e previo parere del  Senato
accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale,  il  conto
consuntivo  e  le  loro  variazioni  secondo  quanto   previsto   dal
Regolamento di amministrazione e contabilita'; 
      e) conferisce e  revoca  l'incarico  di  direttore  generale  e
delibera  sulla  risoluzione  del  relativo  rapporto  di  lavoro  su
proposta del rettore, sentito il Senato accademico; 
      f)  determina  la  dotazione  organica  del  personale   e   le
modificazioni della stessa;  limitatamente  al  personale  docente  e
ricercatore  la  determinazione  della  dotazione   organica   e   la
distribuzione  dello  stesso  e'  operata  sulla  base  dei   criteri
stabiliti dal Senato accademico; 
      g) approva la proposta di chiamata di professori di ruolo e  di
ricercatori deliberata dal Dipartimento; 
      h) determina le tasse e  i  contributi  degli  studenti  previo
parere del Senato accademico e del Consiglio degli studenti; 
      i) vigila sulla  conservazione  del  patrimonio  immobiliare  e
mobiliare; 
      l) approva i contratti e le convenzioni ove tale competenza non
sia attribuita ad altri organi; 
      m) delibera la partecipazione a societa' ed  enti,  sentito  il
Senato accademico, secondo le modalita' e i criteri disciplinati  dal
Regolamento di amministrazione e contabilita'; 
      n)  delibera  sulla  ripartizione  di   risorse   materiali   e
finanziarie in base ai criteri stabiliti dal Senato accademico quando
non di competenza degli altri organi; 
      o) autorizza le spese secondo quanto stabilito dal  Regolamento
di amministrazione e contabilita'; 
      p) nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti e  i
membri del Nucleo di valutazione  come  individuati  ai  sensi  degli
articoli 24, comma 1 e 25, comma 1 dello statuto; 
      q) determina le indennita' di carica annuale per il rettore,  i
prorettori, i direttori dei dipartimenti e nei limiti stabiliti dalla
normativa in materia e compatibilmente  con  le  risorse  finanziarie
disponibili quelle dei presidenti di corso di  studio  e  quelle  dei
direttori di centri; 
      r) stabilisce il compenso per  i  componenti  il  Collegio  dei
revisori dei conti e il Nucleo di valutazione; 
      s) puo'  disporre,  su  proposta  del  rettore,  e  nei  limiti
stabiliti dalla legislazione vigente e secondo le modalita' stabilite
da apposito regolamento,  l'erogazione  di  compensi,  a  carico  del
proprio  bilancio,   per   l'espletamento   di   incarichi   affidati
dall'Ateneo al proprio personale, qualora non  rientrino  tra  quelli
cui e' tenuto a svolgere istituzionalmente; 
      t) ferme le indennita'  ed  i  compensi  dovuti  in  base  alla
normativa vigente e le competenze  in  materia  attribuite  ad  altri
organi, su proposta  del  rettore  e  sentito  il  Senato  accademico
individua le figure e gli  incarichi  cui  attribuire  indennita'  di
funzione e compensi, entro i  limiti  stabiliti  dalla  normativa  in
materia e secondo le modalita'  stabilite  da  apposito  regolamento,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; 
      u) esercita ogni altra funzione di  gestione  amministrativa  e
finanziaria escluse quelle attribuite al  direttore  generale  ed  ai
dirigenti; 
      v) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate
dalla vigente normativa, dal presente statuto e  dai  regolamenti  di
ateneo.