(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                         Direttore generale 
 
    1.  Il  direttore  generale  e'   nominato   dal   Consiglio   di
amministrazione, su proposta motivata del rettore, sentito il  Senato
accademico. Il direttore  generale  e'  scelto  tra  personalita'  di
elevata  qualificazione  professionale   e   documentata   esperienza
pluriennale di tipo dirigenziale, nel settore pubblico o privato. 
    2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato da un
contratto di diritto privato della durata  non  superiore  a  quattro
anni rinnovabile. Il trattamento economico del direttore generale  e'
determinato ai sensi delle disposizioni legislative vigenti secondo i
parametri fissati con decreto ministeriale. 
    3. L'incarico di direttore generale puo' essere revocato con atto
motivato del Consiglio di amministrazione per gravi  irregolarita'  o
per  gravi  inadempienze,   previa   contestazione   degli   addebiti
all'interessato  ed  ascoltate  le  sue  difese.  Il   Consiglio   di
amministrazione e' altresi' competente a deliberare  in  merito  alla
risoluzione del rapporto di lavoro. 
    4. Il direttore generale designa  un  direttore  vicario  che  lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento.  Il  direttore  vicario
puo'  essere  revocato  con  provvedimento  motivato  del   direttore
generale. 
    5. Al  direttore  generale  sono  attribuiti,  sulla  base  degli
indirizzi forniti dal Consiglio di  amministrazione,  la  complessiva
gestione e organizzazione dei servizi, delle  risorse  strumentali  e
del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' i  compiti,
in quanto compatibili, propri  degli  uffici  di  direzione  generale
previsti dalla normativa vigente. 
    6. In particolare, il direttore generale: 
      a) provvede all'organizzazione complessiva delle risorse e  del
personale  tecnico   amministrativo   dell'Universita'   ed   ha   la
responsabilita'   della   gestione   organizzativa,   amministrativa,
finanziaria  e  tecnica,  adottando  gli  atti  di  sua   competenza,
negoziali e di  spesa,  anche  a  rilevanza  esterna  ed  esercitando
compiti generali di direzione, coordinamento e controllo; 
      b) esercita poteri di spesa nei limiti  degli  stanziamenti  in
bilancio, per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti  dagli
organi di governo dell'Universita'; 
      c) e' responsabile della corretta  attuazione  delle  direttive
degli organi di governo dell'Universita'; 
      d) dirige e coordina  l'attivita'  dei  dirigenti,  valutandone
annualmente  i  risultati;  attribuisce  ai  singoli  dirigenti   gli
incarichi e gli obiettivi che debbono perseguire, assegnando loro  le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; 
      e) nomina i  responsabili  degli  uffici  e  dei  procedimenti,
quando non spetta ai dirigenti provvedervi ed ha  poteri  sostitutivi
nei confronti di costoro in caso di inerzia o ritardo; 
      f) adotta gli atti relativi alle procedure di reclutamento  del
personale tecnico-amministrativo; 
      g) presenta annualmente al Senato accademico ed al Consiglio di
amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e  sui  risultati
raggiunti, nonche' un piano operativo per  l'anno  successivo,  sulla
base degli obiettivi strategici definiti dagli organi  di  governo  e
delle risorse a tale scopo stanziate. 
    7. Il direttore generale partecipa, senza diritto di  voto,  alle
sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. 
    8. Il direttore generale formula proposte ed esprime pareri  agli
organi di governo  dell'Universita'  relativamente  alle  materie  di
propria competenza.