Art. 22. Direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, sentito il Senato accademico. Il direttore generale e' scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e documentata esperienza pluriennale di tipo dirigenziale, nel settore pubblico o privato. 2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato da un contratto di diritto privato della durata non superiore a quattro anni rinnovabile. Il trattamento economico del direttore generale e' determinato ai sensi delle disposizioni legislative vigenti secondo i parametri fissati con decreto ministeriale. 3. L'incarico di direttore generale puo' essere revocato con atto motivato del Consiglio di amministrazione per gravi irregolarita' o per gravi inadempienze, previa contestazione degli addebiti all'interessato ed ascoltate le sue difese. Il Consiglio di amministrazione e' altresi' competente a deliberare in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro. 4. Il direttore generale designa un direttore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il direttore vicario puo' essere revocato con provvedimento motivato del direttore generale. 5. Al direttore generale sono attribuiti, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' i compiti, in quanto compatibili, propri degli uffici di direzione generale previsti dalla normativa vigente. 6. In particolare, il direttore generale: a) provvede all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale tecnico amministrativo dell'Universita' ed ha la responsabilita' della gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria e tecnica, adottando gli atti di sua competenza, negoziali e di spesa, anche a rilevanza esterna ed esercitando compiti generali di direzione, coordinamento e controllo; b) esercita poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti in bilancio, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Universita'; c) e' responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo dell'Universita'; d) dirige e coordina l'attivita' dei dirigenti, valutandone annualmente i risultati; attribuisce ai singoli dirigenti gli incarichi e gli obiettivi che debbono perseguire, assegnando loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; e) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetta ai dirigenti provvedervi ed ha poteri sostitutivi nei confronti di costoro in caso di inerzia o ritardo; f) adotta gli atti relativi alle procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo; g) presenta annualmente al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti, nonche' un piano operativo per l'anno successivo, sulla base degli obiettivi strategici definiti dagli organi di governo e delle risorse a tale scopo stanziate. 7. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. 8. Il direttore generale formula proposte ed esprime pareri agli organi di governo dell'Universita' relativamente alle materie di propria competenza.