Art. 24. Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato dal Consiglio di amministrazione ed e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal rettore sentito il Senato accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Almeno due componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. 2. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita'. Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio. 3. Il Collegio dei revisori dei conti svolge, inoltre, le funzioni previste dal Regolamento di amministrazione e contabilita' di ateneo. 4. I componenti il Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni; l'incarico puo' essere rinnovato per una sola volta. E' vietato conferire tale incarico al personale dipendente o ex dipendente dell'Ateneo.