(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato  dal  Consiglio
di amministrazione ed e' composto da tre componenti effettivi  e  due
supplenti, di cui un membro effettivo, con  funzioni  di  presidente,
scelto dal rettore sentito il  Senato  accademico  tra  i  magistrati
amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno  effettivo
e uno  supplente,  designati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; uno  effettivo  e  uno  supplente  designati  dal  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.   Almeno   due
componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. 
    2. Il Collegio dei revisori dei conti e'  l'organo  di  controllo
della   regolarita'   della   gestione   finanziaria,   contabile   e
patrimoniale  dell'Universita'.   Attesta   la   corrispondenza   del
rendiconto alle risultanze della gestione  contabile  e  finanziaria,
redigendo  apposita  relazione  che   accompagna   la   proposta   di
deliberazione del  conto  consuntivo.  Esprime  parere  sul  bilancio
preventivo e sulle variazioni di bilancio. 
    3. Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti  svolge,  inoltre,  le
funzioni previste dal Regolamento di amministrazione  e  contabilita'
di ateneo. 
    4. I componenti il Collegio dei  revisori  dei  conti  durano  in
carica quattro anni; l'incarico puo' essere rinnovato  per  una  sola
volta. E' vietato conferire tale incarico al personale  dipendente  o
ex dipendente dell'Ateneo.