Art. 25. Nucleo di valutazione 1. Il Nucleo di valutazione e' composto da cinque componenti nominati dal Consiglio di amministrazione, su designazione del Senato accademico, di cui uno studente eletto e almeno tre componenti esterni all'Ateneo. I componenti, escluso lo studente, devono essere individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale negli ambiti della formazione universitaria, ricerca e valutazione. I curricula sono resi pubblici sul sito internet dell'Universita'. 2. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i componenti del Nucleo di valutazione un coordinatore. 3. Il rappresentante della componente studentesca e' eletto dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo secondo le modalita' previste nel Regolamento elettorale di ateneo. 4. Il Nucleo di valutazione e' costituito con decreto del rettore. 5. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica un triennio e possono essere confermati consecutivamente una sola volta tranne la componente studentesca che viene rinnovata ogni biennio. 6. Il Nucleo di valutazione di ateneo adempie le funzioni di valutazione in tema di ricerca, offerta formativa, didattica, dottorati di ricerca, diritto allo studio e gestione amministrativa. In particolare il Nucleo di valutazione: a) verifica la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, tenuto conto dei requisiti fissati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dall'ANVUR, dei risultati di valutazione e auto-valutazione di ateneo e degli indicatori individuati dal Presidio della qualita' e dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; b) verifica l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti e la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento affidati ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; c) valuta l'adeguatezza delle strutture e del personale al fine di promuovere nell'Universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, la qualita', il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale nella funzione di Organo interno di valutazione; d) esprime pareri e redige rapporti come prescritto dalla vigente normativa; e) certifica il possesso dei requisiti richiesti ai candidati ai sensi dell'art. 19, lettera b) dello statuto al Consiglio di amministrazione sulla base della documentazione presentata. 7. Il Nucleo di valutazione, inoltre, svolge un'attivita' annuale di sorveglianza e di indirizzo volta a: a) valutare l'efficacia complessiva della gestione dei processi di verifica della qualita' dell'Ateneo nella didattica e nella ricerca; b) accertare se l'organizzazione e l'attivita' del Presidio della qualita' siano strutturate in modo efficace; c) accertare se l'organizzazione complessiva dell'Ateneo ponga in essere tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi e prefissati verificandone il grado di raggiungimento; d) accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi; e) accertare se gli organi di governo dei corsi di studio e dell'Ateneo tengano conto dell'attivita' del Presidio della qualita' e delle valutazioni e delle proposte avanzate dalla Commissione paritetica docenti-studenti nella relazione annuale; f) verificare che i rapporti di riesame delle attivita' di formazione siano redatti in modo corretto e utilizzati per identificare e rimuovere tutti gli ostacoli al buon andamento delle attivita' di formazione; g) formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualita' dell'attivita' didattica e di ricerca dell'Ateneo; h) esprimere parere consultivo circa il documento di programmazione strategica triennale di ateneo.