Art. 26. Presidio della qualita' di ateneo 1. Il Presidio della qualita' di ateneo e' nominato dal Senato accademico, su proposta del rettore. I componenti sono individuati tra i docenti (almeno tre, con un massimo di cinque, di cui uno con funzione di presidente), tra il personale tecnico-amministrativo (una unita') e gli studenti dell'Ateneo (una unita'). I componenti del Presidio della qualita' di ateneo, escluso lo studente, sono scelti in base a criteri di competenza nelle materie della valutazione, dell'accreditamento e dell'assicurazione della qualita'. Il rappresentante della componente studentesca e' eletto dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo secondo le modalita' stabilite dal Regolamento elettorale di ateneo. 2. Il Presidio della qualita' di ateneo e' costituito con decreto del rettore. 3. I componenti del Presidio della qualita' di ateneo durano in carica tre anni, al termine dei quali possono essere riconfermati. Il mandato della componente studentesca ha durata biennale. 4. Il Presidio della qualita' di ateneo: a) organizza e verifica il corretto svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' e di accreditamento per le attivita' didattiche; b) organizza e verifica lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' per le attivita' di ricerca; c) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento; d) organizza e coordina i flussi informativi necessari ai dipartimenti e ai corsi di studi per l'espletamento delle procedure di accreditamento e di assicurazione della qualita'; e) organizza e coordina i flussi informativi da e per il Nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti; f) coordina e verifica la rilevazione delle opinioni di docenti e studenti ai fini del corretto processo di autovalutazione.