(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
                  Presidio della qualita' di ateneo 
 
    1. Il Presidio della qualita' di ateneo e'  nominato  dal  Senato
accademico, su proposta del rettore. I  componenti  sono  individuati
tra i docenti (almeno tre, con un massimo di cinque, di cui  uno  con
funzione di presidente), tra il personale tecnico-amministrativo (una
unita') e gli studenti dell'Ateneo (una  unita').  I  componenti  del
Presidio della qualita' di ateneo, escluso lo studente,  sono  scelti
in base a criteri di  competenza  nelle  materie  della  valutazione,
dell'accreditamento   e   dell'assicurazione   della   qualita'.   Il
rappresentante della componente studentesca e' eletto dagli  studenti
regolarmente iscritti all'Ateneo secondo le modalita'  stabilite  dal
Regolamento elettorale di ateneo. 
    2. Il Presidio della qualita' di ateneo e' costituito con decreto
del rettore. 
    3. I componenti del Presidio della qualita' di ateneo  durano  in
carica tre anni, al termine dei quali possono essere riconfermati. Il
mandato della componente studentesca ha durata biennale. 
    4. Il Presidio della qualita' di ateneo: 
      a) organizza e verifica il corretto svolgimento delle procedure
di assicurazione della qualita' e di accreditamento per le  attivita'
didattiche; 
      b) organizza e  verifica  lo  svolgimento  delle  procedure  di
assicurazione della qualita' per le attivita' di ricerca; 
      c) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento; 
      d) organizza e  coordina  i  flussi  informativi  necessari  ai
dipartimenti e ai corsi di studi per l'espletamento  delle  procedure
di accreditamento e di assicurazione della qualita'; 
      e) organizza e coordina i flussi informativi da e per il Nucleo
di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti; 
      f) coordina e verifica la rilevazione delle opinioni di docenti
e studenti ai fini del corretto processo di autovalutazione.