Art. 27. Garante di ateneo 1. Il rettore, su delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, nomina con proprio decreto il garante di ateneo. 2. Il garante di ateneo deve essere scelto tra persone, esterne all'Universita', che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialita' e indipendenza di giudizio ed esperienza del sistema universitario. 3. Il garante di ateneo dura in carica tre anni e puo' essere confermato consecutivamente una sola volta. L'incarico non e' retribuito e puo' essere revocato, con le stesse modalita' previste per la sua designazione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. 4. Il garante di ateneo ha il compito di tutelare chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, carenze, disfunzioni o ritardi imputabili ad atti, provvedimenti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Universita'. 5. Esercita le proprie funzioni di ufficio o su istanza degli interessati, secondo le modalita' stabilite nell'apposito regolamento approvato dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione e il Consiglio degli studenti. 6. Gli organi e le strutture universitarie sono tenuti a fornire tutte le informazioni e le copie dei provvedimenti, atti o documenti, anche coperti dal segreto d'ufficio, che il garante di ateneo ritenga necessari e allo svolgimento delle proprie funzioni. 7. Il garante di ateneo propone al rettore, ovvero agli altri organi accademici competenti, le determinazioni che ritenga piu' idonee alla soluzione delle questioni ad esso sottoposte.