(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
                          Garante di ateneo 
 
    1. Il rettore, su  delibera  del  Consiglio  di  amministrazione,
sentito il Senato accademico, nomina con proprio decreto  il  garante
di ateneo. 
    2. Il garante di ateneo deve essere scelto tra  persone,  esterne
all'Universita',     che     diano     garanzia     di     competenza
giuridico-amministrativa, di imparzialita' e indipendenza di giudizio
ed esperienza del sistema universitario. 
    3. Il garante di ateneo dura in carica tre  anni  e  puo'  essere
confermato  consecutivamente  una  sola  volta.  L'incarico  non   e'
retribuito e puo' essere revocato, con le stesse  modalita'  previste
per la sua designazione,  per  gravi  motivi  connessi  all'esercizio
delle sue funzioni. 
    4. Il garante di ateneo ha il compito  di  tutelare  chiunque  si
ritenga leso nei  propri  diritti  o  interessi  da  abusi,  carenze,
disfunzioni  o  ritardi   imputabili   ad   atti,   provvedimenti   o
comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli
componenti dell'Universita'. 
    5. Esercita le proprie funzioni di ufficio  o  su  istanza  degli
interessati, secondo le modalita' stabilite nell'apposito regolamento
approvato  dal   Senato   accademico,   sentito   il   Consiglio   di
amministrazione e il Consiglio degli studenti. 
    6. Gli organi e le strutture universitarie sono tenuti a  fornire
tutte le informazioni e le copie dei provvedimenti, atti o documenti,
anche coperti dal segreto d'ufficio, che il garante di ateneo ritenga
necessari e allo svolgimento delle proprie funzioni. 
    7. Il garante di ateneo propone al  rettore,  ovvero  agli  altri
organi accademici competenti,  le  determinazioni  che  ritenga  piu'
idonee alla soluzione delle questioni ad esso sottoposte.