(Allegato-art. 28)
                               Art. 28 
 
                      Consiglio degli studenti 
 
    1. Il Consiglio degli studenti e' istituito al fine di  garantire
l'autonoma  partecipazione  degli  studenti  allo  svolgimento  delle
attivita' istituzionali dell'Ateneo.  In  particolare,  il  Consiglio
degli studenti: 
      a) promuove  l'applicazione  e  l'osservanza  della  Carta  dei
diritti dello studente; 
      b) cura l'informazione degli studenti attraverso appositi spazi
a cio' dedicati e autogestiti dal consiglio; 
      c) partecipa ai processi di assicurazione della qualita'; 
      d)  esprime  pareri,  per  quanto   riguarda   l'organizzazione
didattica ed i servizi per gli studenti, le  calendarizzazioni  delle
attivita'  accademiche,  il  Regolamento  didattico  d'ateneo  e   le
proposte  degli  organi  di  governo   competenti   in   materia   di
determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti; 
      e) formula proposte in ordine alle azioni attuative del diritto
allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Universita'; 
      f) formula proposte in ordine alla  programmazione  pluriennale
d'ateneo; 
      g)  propone  e  patrocina  programmi  per  lo  svolgimento   di
attivita' culturali e didattiche degli studenti; 
      h)   istituisce   l'albo   delle   associazioni    studentesche
riconosciute e ne detta la relativa regolamentazione; 
      i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia  demandata  dal
presente Statuto e dai regolamenti. 
    2. Il Consiglio degli studenti rimane in carica due  anni  ed  e'
composto da: 
      a)  il  rappresentante  degli   studenti   nel   Consiglio   di
amministrazione dell'Universita'; 
      b) i due rappresentanti degli studenti  nel  Senato  accademico
dell'Universita'; 
      c) un rappresentante dei dottorandi eletto tra i dottorandi; 
      d)  un  rappresentante  degli  specializzandi  eletto  tra  gli
specializzandi; 
      e)  il  rappresentante  degli   studenti   nel   Consiglio   di
amministrazione dell'E.S.U.; 
      f) un rappresentante degli studenti nel Comitato per  lo  sport
universitario scelto dai rappresentanti nel comitato stesso; 
      g) quattordici studenti eletti a suffragio universale. 
    3. Le modalita' di elezione  sono  disciplinate  dal  Regolamento
elettorale di ateneo.