Art. 28 Consiglio degli studenti 1. Il Consiglio degli studenti e' istituito al fine di garantire l'autonoma partecipazione degli studenti allo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Ateneo. In particolare, il Consiglio degli studenti: a) promuove l'applicazione e l'osservanza della Carta dei diritti dello studente; b) cura l'informazione degli studenti attraverso appositi spazi a cio' dedicati e autogestiti dal consiglio; c) partecipa ai processi di assicurazione della qualita'; d) esprime pareri, per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti, le calendarizzazioni delle attivita' accademiche, il Regolamento didattico d'ateneo e le proposte degli organi di governo competenti in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti; e) formula proposte in ordine alle azioni attuative del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Universita'; f) formula proposte in ordine alla programmazione pluriennale d'ateneo; g) propone e patrocina programmi per lo svolgimento di attivita' culturali e didattiche degli studenti; h) istituisce l'albo delle associazioni studentesche riconosciute e ne detta la relativa regolamentazione; i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente Statuto e dai regolamenti. 2. Il Consiglio degli studenti rimane in carica due anni ed e' composto da: a) il rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Universita'; b) i due rappresentanti degli studenti nel Senato accademico dell'Universita'; c) un rappresentante dei dottorandi eletto tra i dottorandi; d) un rappresentante degli specializzandi eletto tra gli specializzandi; e) il rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'E.S.U.; f) un rappresentante degli studenti nel Comitato per lo sport universitario scelto dai rappresentanti nel comitato stesso; g) quattordici studenti eletti a suffragio universale. 3. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal Regolamento elettorale di ateneo.