Art. 29. Consiglio del personale tecnico-amministrativo 1. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e' istituito al fine di determinare ulteriori forme di partecipazione delle rappresentanze del personale allo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Ateneo. 2. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e' composto da 7 membri, eletti secondo le modalita' stabilite dal Regolamento elettorale di ateneo. 3. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e' nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni. 4. In particolare il Consiglio del personale tecnico-amministrativo puo': a) curare l'informazione del personale tecnico-amministrativo attraverso opportuni strumenti; b) formulare proposte in materia di organizzazione e formazione del personale tecnico-amministrativo; c) formulare proposte sul Regolamento generale di ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo; d) concorrere alla realizzazione delle attivita', nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero; e) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.