(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
           Consiglio del personale tecnico-amministrativo 
 
    1. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e' istituito
al fine  di  determinare  ulteriori  forme  di  partecipazione  delle
rappresentanze  del  personale  allo  svolgimento   delle   attivita'
istituzionali dell'Ateneo. 
    2. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e'  composto
da 7 membri, eletti secondo le modalita'  stabilite  dal  Regolamento
elettorale di ateneo. 
    3. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e'  nominato
con decreto del rettore e dura in carica tre anni. 
    4.    In    particolare    il     Consiglio     del     personale
tecnico-amministrativo puo': 
      a) curare l'informazione del  personale  tecnico-amministrativo
attraverso opportuni strumenti; 
      b) formulare proposte in materia di organizzazione e formazione
del personale tecnico-amministrativo; 
      c) formulare proposte sul Regolamento generale di ateneo  nelle
parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo; 
      d) concorrere alla realizzazione delle attivita',  nei  settori
della cultura, dello sport e del tempo libero; 
      e) esercitare ogni altra attribuzione  che  gli  sia  demandata
dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.