Art. 8. Organi di governo e strutture 1. L'Ateneo e' articolato in organi e strutture. 2. Sono organi dell'Ateneo: a) il rettore; b) il senato accademico; c) il consiglio di amministrazione; d) il collegio dei revisori dei conti; e) il nucleo di valutazione; f) il direttore generale. 3. Gli organi di governo dell'Ateneo sono il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione che esercitano anche la funzione di indirizzo, secondo le rispettive competenze. 4. La funzione di organizzazione amministrativa e di gestione e' affidata al direttore generale, coadiuvato dai dirigenti. 5. La funzione di controllo della gestione finanziaria, amministrativo-contabile e patrimoniale e' esercitata dal collegio dei revisori dei conti. 6. Le funzioni di verifica e valutazione delle attivita' didattiche, di ricerca e amministrative sono esercitate dal nucleo di valutazione. 7. Sono strutture dell'Ateneo: a) i dipartimenti; b) le scuole; c) i centri di ricerca; d) i centri di servizio; e) le scuole di dottorato; f) le scuole di specializzazione.