(Statuto-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                    Organi di governo e strutture 
 
    1. L'Ateneo e' articolato in organi e strutture. 
    2. Sono organi dell'Ateneo: 
      a) il rettore; 
      b) il senato accademico; 
      c) il consiglio di amministrazione; 
      d) il collegio dei revisori dei conti; 
      e) il nucleo di valutazione; 
      f) il direttore generale. 
    3. Gli organi di governo dell'Ateneo sono il rettore,  il  senato
accademico e il consiglio di amministrazione che esercitano anche  la
funzione di indirizzo, secondo le rispettive competenze. 
    4. La funzione di organizzazione amministrativa e di gestione  e'
affidata al direttore generale, coadiuvato dai dirigenti. 
    5.  La  funzione  di  controllo   della   gestione   finanziaria,
amministrativo-contabile e patrimoniale e'  esercitata  dal  collegio
dei revisori dei conti. 
    6.  Le  funzioni  di  verifica  e  valutazione  delle   attivita'
didattiche, di ricerca e amministrative sono esercitate dal nucleo di
valutazione. 
    7. Sono strutture dell'Ateneo: 
      a) i dipartimenti; 
      b) le scuole; 
      c) i centri di ricerca; 
      d) i centri di servizio; 
      e) le scuole di dottorato; 
      f) le scuole di specializzazione.