(Convenzione-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                              Residenti 
 
    1. Ai fini della presente Convenzione,  l'espressione  «residente
di uno Stato contraente» designa ogni persona che,  in  virtu'  della
legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta a  motivo
del  suo  domicilio,  della  sua  residenza,  della  sede  della  sua
direzione, del suo luogo di costituzione o di ogni altro criterio  di
natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione
politica, amministrativa o ente locale.  Tuttavia,  tale  espressione
non comprende le persone che sono assoggettate ad  imposta  in  detto
Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti  situate  in
detto Stato. 
    2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona
fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,  la
sua situazione e' determinata nel seguente modo: 
      a) detta persona e' considerata residente solo dello Stato  nel
quale  ha  un'abitazione   permanente;   quando   essa   dispone   di
un'abitazione  permanente  in  entrambi  gli  Stati,  e'  considerata
residente solo dello Stato nel quale le sue  relazioni  personali  ed
economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); 
      b) se non si puo' determinare ai  sensi  del  paragrafo  a)  lo
Stato nei quale detta persona ha un'abitazione permanente o il centro
dei suoi interessi vitali, essa e' considerata residente  solo  dello
Stato in cui soggiorna abitualmente; 
      c) se detta persona  soggiorna  abitualmente  in  entrambi  gli
Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,  essa  e'
considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalita'; 
      d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o
se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita'  competenti
degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 
    3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona
diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli  Stati
contraenti, le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  faranno
del loro meglio per risolvere la  questione  di  comune  accordo  con
particolare  riguardo  alla  sua  sede  di  direzione  effettiva.  In
mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a  rivendicare
alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione.