(Convenzione-art. 5)
 
                             Articolo 5 
 
                       Stabile Organizzazione 
 
    1. Ai fini della  presente  Convenzione,  l'espressione  «stabile
organizzazione» designa una sede fissa  di  affari  per  mezzo  della
quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 
    2.   L'espressione   «stabile   organizzazione»   comprende    in
particolare: 
      a) una sede di direzione; 
      b) una succursale; 
      c) un ufficio; 
      d) un'officina; 
      e) un laboratorio; 
      f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro
luogo di estrazione di risorse naturali. 
    3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende anche: 
      a) un cantiere, un progetto di costruzione, di montaggio  o  di
installazione, oppure le attivita' di supervisione ad essi collegate,
ma soltanto se la durata  di  tale  cantiere,  progetto  o  attivita'
oltrepassa sei mesi; 
      b) la fornitura di servizi, compresi i servizi  di  consulenza,
da parte di un'impresa tramite dipendenti o altro personale impiegato
dall'impresa per tali  finalita',  ma  soltanto  se  dette  attivita'
continuano (per lo stesso progetto o per un  progetto  collegato)  in
uno Stato contraente per un periodo o per periodi che oltrepassano in
totale sei mesi in un periodo di dodici mesi; 
      c)  l'utilizzo  di  una  struttura,  di  installazioni,  di  un
impianto  di  trivellazione,  nave  o  altre  analoghe   attrezzature
complesse  per  l'esplorazione  o  lo  sfruttamento   delle   risorse
naturali, oppure  per  attivita'  collegate  a  tale  esplorazione  o
sfruttamento per un periodo o periodi che oltrepassano sei mesi in un
periodo di dodici mesi. 
    4. Nonostante le precedenti disposizioni del  presente  Articolo,
non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se: 
      a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di  deposito,  di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; 
      b)  i  beni  o   le   merci   appartenenti   all'impresa   sono
immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione odi consegna; 
      c)  i  beni  o   le   merci   appartenenti   all'impresa   sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di  un'altra
impresa; 
      d) una sede fissa di affari  e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; 
      e) una sede fissa di affari  e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
svolgere,  per  l'impresa,  qualsiasi  altra  attivita'   che   abbia
carattere preparatorio o ausiliario; 
      f) una sede fissa di affari e' utilizzata ai  soli  fini  della
combinazione delle attivita' di cui ai commi da  a)  ad  e),  purche'
l'attivita' della sede fissa nel suo insieme, quale risulta  da  tale
combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario. 
    5. Salve le disposizioni dei paragrafi  1,  2  e  3,  quando  una
persona - diversa da un agente che goda di uno  status  indipendente,
di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e  dispone  in
uno Stato contraente di poteri che essa esercita abitualmente  e  che
le  permettono  di  concludere  contratti  a  nome  dell'impresa,  si
considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello
Stato in  relazione  ad  ogni  attivita'  intrapresa  dalla  suddetta
persona per l'impresa, salvo il caso in cui  le  attivita'  di  detta
persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4,  le  quali,
se  esercitate  per  mezzo  di  una  sede  fissa   di   affari,   non
permetterebbero  di  considerare  questa  sede  fissa   una   stabile
organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo. 
    6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente  abbia
una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo  fatto
che essa esercita in detto Stato la propria attivita' per mezzo di un
mediatore,  di  un  commissionario   generale   o   di   ogni   altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a  condizione  che
dette persone agiscano nell'ambito della  loro  ordinaria  attivita'.
Tuttavia, quando le attivita' di detto agente sono svolte in tutto  o
in parte per conto dell'impresa, e le condizioni accettate o  imposte
tra detta impresa e  l'agente  nelle  loro  relazioni  commerciali  o
finanziarie sono diverse da quelle che sarebbero state convenute  tra
imprese indipendenti, detta persona non e' considerata un agente  che
gode di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo. 
    7. Il fatto che una societa' residente di  uno  Stato  contraente
controlli o sia controllata  da  una  societa'  residente  dell'altro
Stato contraente ovvero svolga la propria attivita' in  questo  altro
Stato  (a  mezzo  di  una  stabile  organizzazione  oppure  no)   non
costituisce di per se' motivo sufficiente  per  far  considerare  una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.