(Accordo-art. 10)
                              Art. 10. 
                        Assistenza spontanea 
 
  Le autorita' competenti delle Parti possono spontaneamente fornirsi
informazioni  qualora  si  abbia  motivo   di   ritenere   che   tali
informazioni possano essere rilevanti per impedire o  reprimere  atti
penalmente perseguibili.