Art. 4. Ambiti della cooperazione Le autorita' di cui all'articolo 1 del presente Accordo, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalita' nelle sue varie manifestazioni e in particolare per contrastare: a) la criminalita' organizzata transnazionale e il terrorismo; b) la produzione e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori e sostanze dopanti; c) il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, nonche' sostanze velenose e radioattive; d) la migrazione illegale, il traffico e la tratta di persone; e) i reati contro il patrimonio, compresa la tutela dei beni a valore storico e culturale; f) i reati economici e il riciclaggio, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; g) la criminalita' informatica.