Art. 4.
Ambiti della cooperazione
Le autorita' di cui all'articolo 1 del presente Accordo, in
conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e con gli
obblighi internazionali assunti, cooperano ai fini della prevenzione
e della repressione della criminalita' nelle sue varie manifestazioni
e in particolare per contrastare:
a) la criminalita' organizzata transnazionale e il terrorismo;
b) la produzione e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti,
psicotrope e dei loro precursori e sostanze dopanti;
c) il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, nonche'
sostanze velenose e radioattive;
d) la migrazione illegale, il traffico e la tratta di persone;
e) i reati contro il patrimonio, compresa la tutela dei beni a
valore storico e culturale;
f) i reati economici e il riciclaggio, anche al fine della
localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;
g) la criminalita' informatica.