(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Ambiti della cooperazione 
 
  Le autorita'  di  cui  all'articolo  1  del  presente  Accordo,  in
conformita' con  le  rispettive  legislazioni  nazionali  e  con  gli
obblighi internazionali assunti, cooperano ai fini della  prevenzione
e della repressione della criminalita' nelle sue varie manifestazioni
e in particolare per contrastare: 
    a) la criminalita' organizzata transnazionale e il terrorismo; 
    b) la produzione e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti,
psicotrope e dei loro precursori e sostanze dopanti; 
    c) il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,  nonche'
sostanze velenose e radioattive; 
    d) la migrazione illegale, il traffico e la tratta di persone; 
    e) i reati contro il patrimonio, compresa la tutela  dei  beni  a
valore storico e culturale; 
    f) i reati economici  e  il  riciclaggio,  anche  al  fine  della
localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; 
    g) la criminalita' informatica.